Il licenziamento è l’atto con il quale il datore di lavoro palesa la propria volontà di recedere dal rapporto di lavoro con un dipendente. Il licenziamento ha effetto dal momento in cui il lavoratore ne viene a conoscenza e perché questo sia valido non è necessario il concorso della volontà del lavoratore.
Quado si parla di licenziamento è bene distinguere tra giustificato e ingiustificato. Il licenziamento di un lavoratore dipendente è giustificato se avviene per giusta causa o per giustificato motivo, in mancanza di questi elementi si parla di licenziamento ingiustificato.
Quando il licenziamento si riferisce ad un dirigente, invece, si parla di licenziamento ingiustificato solo se il datore di lavoro recede dal contratto violando il principio di buona fede, ovvero tenendo comportamenti pretestuosi e al limite della discriminazione.
Ma cosa succede in caso di licenziamento ingiustificato? Il licenziamento ingiustificato di un lavoratore dipendente costituisce l’ipotesi di responsabilità contrattuale. Le conseguenze che si prefigurano sono diverse in base al numero di dipendenti assunti nell’azienda, poiché il licenziamento ingiustificato è sanzionato in modi diversi dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori e dalla Legge 108/90, a seconda delle dimensioni occupazionali dell’impresa.
L’articolo 18 si applica alle aziende con più di 15 dipendenti nell’unità produttiva (5 se l’impresa è agricola) e alle aziende che contano più di 15 dipendenti nel territorio comunale, a prescindere dal numero di dipendenti delle singole unità produttive. L’applicazione dell’articolo 18 si estende anche alle aziende che hanno oltre 60 dipendenti in ambito nazionale.
In tutti questi casi, se il dipendente impugna il licenziamento e il Giudice del Lavoro ne riconosce l’illegittimità, l’imprenditore ha l’obbligo di reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro. Al dipendente viene inoltre pagato lo stipendio e versati i contributi per tutto il periodo in cui è stato assente a causa del licenziamento illegittimo.
Il dipendente può inoltre richiedere un’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione, incluse tredicesima, quattordicesima e trattamento i fine rapporto.
Per quanto riguarda la Legge 108/90, questa viene applicata alle aziende con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 60, e a quelle che contano meno di 16 addetti nelle singole unità di produzione. Nel caso di imprese agricole, la disciplina si applica a quelle che hanno meno di sei addetti assunti nelle singole unità produttive.
In questi casi, a fronte di licenziamento ingiustificato, il datore di lavoro può scegliere se riassumere il dipendente o corrispondergli un’indennità economica con un importo variabile a seconda dei casi e della dimensione dell’azienda.