Il nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti previsto dal Jobs Act ha cambiato profondamente l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, nella fattispecie per il diritto al reintegro in caso di licenziamento illegittimo.
Applicate ai soggetti assunti dopo il 1° marzo 2015, le nuove normative introdotte dal Jobs Act hanno una nuova possibilità di conciliazione in caso di licenziamento illegittimo. Ma vediamo nel dettaglio tutti i cambiamenti introdotti dal Jobs Act.
Il diritto al reintegro sul posto di lavoro rimane in caso il licenziamento sia stato intimato in forma orale, risulti discriminatorio o sia riconducibile ad altri casi di nullità. In caso di licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) il reintegro è previsto solo se in giudizio viene dimostrata l’insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento.
In caso di licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo e in tutti i casi di licenziamento disciplinare in cui nono sia dimostrata l’insussistenza del fatto, al posto del reintegro del lavoratore, previsto dall’articolo 18, è previsto un indennizzo economico.
Nuova procedura di conciliazione
Un’altra novità introdotta dalla riforma è la procedura di conciliazione prevista dall’articolo 6 della legge 183/2014. Il datore di lavoro può offrire al dipendente un’indennità risarcitoria in cambio della rinuncia all’impugnazione del licenziamento.
Il risarcimento deve avere un importo pari a una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di 2 e un massimo di 18 mensilità. La somma non è soggetta a contribuzione previdenziale e non viene calcolata ai fini dell’imponibile IRPEF del lavoratore.