Il licenziamento orale, o verbale, si verifica quando il lavoratore viene allontanato dal proprio posto di lavoro senza che la cessazione del rapporto gli sia comunicata, dal datore di lavoro, con un atto scritto.
Dato che per legge il datore di lavoro deve comunicarlo in forma scritta, il licenziamento verbale è nullo. Ciò significa che se il licenziamento è intimato solo per via orale, non produce alcun effetto e non interrompe il rapporto di lavoro tra le parti. Il datore di lavoro deve quindi continuare a pagare la contribuzione al lavoratore fino al momento in cui il rapporto non si risolve.
Cosa fare in caso di licenziamento orale? Quando si verifica un licenziamento orale, il dipendete deve inviare al datore di lavoro una raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale specifica la sua disponibilità a riprendere immediatamente l’attività. Nella raccomandata è bene specificare anche che l’allontanamento dal posto di lavoro è avvenuto per volontà del datore.
Il licenziamento intimato per forma orale è disciplinato dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Per questo è prevista la cosiddetta tutela reintegratoria piena. Il dipendente ha infatti diritto a riavere il suo posto di lavoro e ad un’indennità per il danno subito.
Il datore di lavoro deve inoltre versare i contributi previdenziali e assistenziali per il periodo compreso tra il giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegra. Ricordiamo infine che il lavoratore può scegliere fra la reintegra sul posto di lavoro e un’indennità sostitutiva, di importo pari a quindici mensilità di retribuzione.