Il periodo di prova serve al datore di lavoro per testare le capacità professionali del lavoratore in relazione alle mansioni che, in caso di superamento, questi sarà chiamato a svolgere. Durante la prova sia il dipendente che il datore di lavoro possono recedere liberamente dal contratto in qualunque momento, senza dover corrispondere alcuna indennità per il mancato preavviso.
La possibilità di recesso durante il periodo di prova è però limitata da alcune regole. Innanzitutto è necessario che il patto di prova sia stato stipulato legittimamente e in forma scritta. La sottoscrizione del documento deve avvenire prima dell’inizio del rapporto o contestualmente a questo.
In mancanza di tali requisiti, il patto è da considerarsi nullo e, di conseguenza, si è instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro. Il dipendente può quindi essere licenziato solo in presenza di una giusta causa, o di un giustificato motivo e il licenziamento intimato per mancato superamento del periodo di prova è considerato illegittimo.
Il periodo di prova deve inoltre durare un lasso di minimo, anche se non espressamente pattuito, e nel corso del suo svolgimento il datore di lavoro deve assegnare al soggetto le effettive mansioni per le quali è stipulata l’assunzione in prova. Nel caso il datore non rispetti questi criteri, il licenziamento è illegittimo.
Il licenziamento periodo di prova è nullo anche nel caso in cui il patto non riporti chiaramente le indicazioni delle mansioni assegnate al lavoratore.