Lo scorso 2 aprile Inps e Inail hanno pubblicato una circolare comune per comunicare la nuova Convenzione siglata dai due Istituti. Si tratta di un accordo volto a semplificare l’erogazione coordinata delle prestazioni economiche di malattia e la definizione dei casi di dubbia competenza.
Siglata a dicembre 2014, la convenzione Inps Inail è entrata in vigore il 14 gennaio 2015 e avrà durata triennale. Per quanto riguarda gli ambiti di applicazione, all’Inail spetta il compiuto di accertare del nesso di causalità per le malattie professionali e di certificare l’evento lavorativo e la causa violenta in caso di infortunio.
L’Inps è invece incaricato di rilevare gli stati di malattia, individuare i casi di possibile competenza Inail e integrare la documentazione pervenuta, se non già valutata dall’Inail. L’istituito ha inoltre il compito di valutare l’eventuale carenza delle motivazioni di fatto e di diritto in caso di rigetto delle pratiche da parte dell’Inail.
Non sono contemplate dalla convenzione Inps Inail le malattie professionali non tabellate, definite dalla sentenza n.179/1998 della Corte Costituzionale come patologie comuni, fino alla dimostrazione rapporto di causa effetto e tra malattia e attività lavorativa.
Tra le varie categorie di lavoratori che hanno diritto all’indennità di malattia troviamo gli operai agricoli e quelli del settore industria e artigianato, gli impiegati, operai, quadri e sacristi del settore terziario e servizi. Hanno diritto alla prestazione anche i disoccupati e i sospesi dal lavoro. Sono invece esclusi i dirigenti, gli impiegati dell’industria, i portieri, i lavoratori autonomi e i dipendenti da pubbliche amministrazioni.
Ricordiamo infine che nei casi per i quali, nel corso dell’istruttoria degli eventi lesivi, si manifesta la necessità di accertare il diritto del lavoratore all’indennità di malattia Inps, l’Inail deve richiedere all’Inps, entro 10 giorni dalla ricezione della denuncia, le indicazioni in merito alla sussistenza di tale diritto. L’Inail non potrà erogare alcun anticipo sulla prestazione finché non avrà ricevuto la comunicazione dell’Inps.