Le dimissioni sono l’atto unilaterale attraverso il quale il dipendente comunica al datore di lavoro la volontà di non proseguire il rapporto di lavoro. A differenza di quanto avviene con il licenziamento, che può essere compiuto solo se vi sono delle ragioni che lo giustificano, le dimissioni non devono essere motivate e, quindi, non sono sindacabili.
È necessario però che le dimissioni siano presentate con un congruo preavviso, affinché il datore di lavoro abbia a disposizione il tempo necessario per sostituire il dipendente con un altro lavoratore che abbia le competenze adeguate a svolgere i compiti affidati al dimissionario.
La durata del periodo di preavviso viene definita in base a quanto disposto dalla contrattazione collettiva e varia in base all’inquadramento e all’anzianità di servizio del lavoratore.
In caso il dipendente non rispetti il periodo di preavviso è soggetto all’applicazione di una sanzione da parte del datore di lavoro, che dall’ultima retribuzione può detrarre quanto dovuto per il periodo di preavviso. In alcuni casi però è possibile recedere dal contratto di lavoro con decorrenza immediata e senza il pagamento dell’indennità di mancato preavviso.
Si tratta delle dimissioni per giusta causa, ovvero tutte quelle situazioni in cui il datore di lavoro tiene un comportamento talmente scorretto nei confronti del dipendente da non consentire la prosecuzione del rapporto professionale. Sono alcuni esempi di dimissioni per giusta causa: il mobbing, il mancato pagamento della retribuzione o dei contributi previdenziali, molestie psicologiche e fisiche.
È chiaro dunque che le dimissioni per giusta causa sanzionano gravissime violazioni da parte del datore di lavoro, che non ha dunque diritto al periodo di preavviso.
Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta, pena la nullità del recesso. La lettera di dimissioni va consegnata in duplice copia, a mano o inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno, al datore di lavoro (o all’ufficio del personale).
Una volta presa visione delle dimissioni, il datore di lavoro trasmette la comunicazione al Centro per l’impiego. A questo punto il lavoratore può scegliere se convalidare le dimissioni, recandosi al Centro per l’impiego o alla Direzione territoriale del lavoro, o sottoscrivere una dichiarazione di convalida sulla ricevuta di trasmissione delle dimissioni al Centro per l’impiego.
Se il dipendente non convalida le dimissioni, il datore di lavoro deve invitarlo a provvedere spedendogli una raccomandata entro 30 giorni. Quest’ultimo ha sette giorni di tempo per: