La lettera di dimissioni è la comunicazione scritta della volontà del lavoratore di recedere dal contratto che lo lega al datore di lavoro. Le dimissioni vanno presentate entro un certo termine detto preavviso, affinché il datore di lavoro abbia il tempo di sostituire adeguatamente il soggetto dimissionario.
La lettera può essere inviata per posta raccomandata o consegnata a mano al datore di lavoro. In quest’ultimo caso è necessario farsi rilasciare una copia controfirmata, in modo da poter dimostrare la presa visione e l’accettazione delle dimissioni. Come accade per il licenziamento, le dimissioni iniziano a decorrere da una data prestabilita, definita in base al contratto applicato al lavoratore.
La facoltà del dipendente di dimettersi è prevista dai CCNL, che identificano come unica via per le dimissioni volontarie la presentazione di una lettera che attesti l’inequivocabile volontà del dipendente a terminare il rapporto di lavoro con l’azienda.
La comunicazione di dimissioni deve essere redatta su carta semplice seguendo le linee guida previste per il tipo di lettera che si intende scrivere:
A differenza delle altre due, la lettera di dimissioni con preavviso è una comunicazione scritta che deve essere consegnata al datore di lavoro entro un preciso termine. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso, questi può obbligare il dimissionario al pagamento di una penale, attraverso la decurtazione dell’indennità di mancato preavviso dall’ultima busta paga.
L’importo dell’indennizzo viene definito in base alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per il periodo di preavviso (ossia dalla data di accettazione delle dimissioni fino al giorno di effettiva cessazione del contratto).
È bene precisare che la durata del preavviso dipende dalla data di consegna della lettera. Se questa viene presentata dopo il 15esimo giorno del mese (ad esempio il 20 di marzo), la fine del contratto di lavoro corrisponderà al 15 del mese successivo (il 15 di aprile). Se invece la consegna avviene entro il 15esimo giorno del mese (ad esempio il 5 di maro) le dimissioni avranno effetto a partire dal primo giorno del mese successivo (1° aprile).
Affinché abbia validità legale, la lettera di dimissioni deve indicare chiaramente la volontà del lavoratore di dimettersi, la decorrenza delle dimissioni e la data di invio o di consegna, a seconda che sia mandata per posta o recapitata a mano.
La lettera di dimissioni senza preavviso invece è utilizzata dal dipendente che intende dimettersi, ma, a causa di motivi personali, è impossibilitato a comunicare il preavviso e rassegna, quindi, le dimissioni a partire dal giorno stesso, o da quello successivo alla consegna della lettera.
Dal momento che i termini di preavviso sono previsti da tutti i CCNL, in caso di mancato rispetto il datore di lavoro ha il diritto di applicare la penale prevista. In tal caso è possibile però richiedere di non applicare la sanzione presentando un’apposita lettera redatta in base al fac simile lettera di dimissioni con esonero di preavviso.
Si tratta di un modulo che il lavoratore può utilizzare per chiedere formalmente di non essere penalizzato. La richiesta può essere avanzata solo se sussistono gravi motivi personali che non permettono al dipendente di garantire il rispetto del periodo di preavviso.
Troviamo infine le dimissioni per giusta causa, per le quali non è previsto il periodo di preavviso. La giusta causa di dimissioni rappresenta, infatti, tutte le situazioni in cui si verifica un grave inadempimento da parte del datore di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno in via provvisoria.
Poiché si configura come un’improvvisa e involontaria perdita del posto di lavoro, la giusta causa comporta per il dipendente il diritto all’indennità di mancato preavviso e l’accesso alla disoccupazione. A tal proposito è necessario riportare chiaramente nella lettera di dimissioni i fatti che hanno determinato la giusta causa e la richiesta dell’indennità sostitutiva del preavviso.