Quando sussistono i presupposti per una riduzione del personale legati alla riorganizzazione dell’azienda, il Giudice deve verificare che il licenziamento sia l’unica soluzione applicabile. Prima di licenziare un dipendente per giustificato motivo oggettivo (ossia per ragioni economiche), il datore di lavoro deve inoltre valutare la possibilità di reimpiegarlo all’interno dell’azienda.
Dalla data di ricezione della comunicazione di licenziamento (nella quale vengono illustrate le ragioni alla base del licenziamento) il lavoratore ha 60 giorni per impugnare il provvedimento e contestarlo se ritenuto ingiusto. La contestazione deve essere inviata al datore di lavoro attraverso una raccomandata.
Nei successivi 180 giorni il lavoratore può presentare ricorso alla Cancelleria del Tribunale del lavoro competente, oppure inviare al datore di lavoro una richiesta di un tentativo di conciliazione presso la direzione provinciale del lavoro, o una richiesta di arbitrato.
In caso la richiesta di conciliazione o di arbitrato sia rifiutata dal datore di lavoro, o non vada a buon fine (ossia non si riesce a raggiungere un accordo) il dipendente deve depositare un ricorso alla cancelleria del Tribunale entro 60 giorni.
Se il licenziamento è ritenuto illegittimo, il datore di lavoro deve corrispondere delle sanzioni diversificate in base alla data di stipula del contratto. Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 in caso di illegittimità, si applica la Riforma Fornero, con un risarcimento che va dalle 12 alle 24 mensilità, in questo caso il rapporto di lavoro è da considerarsi concluso.
Nel caso in cui le motivazioni alla base del licenziamento risultino manifestamente infondate, il Giudice può anche ordinare il reintegro del dipendente.
Per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 7 marzo 2015 si applica la disciplina prevista dal Jobs Act. In questo caso, se il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è illegittimo, il giudice può condannare il datore di lavoro a pagare un’indennità pari a due mensilità per ogni anno di servizio, con un importo minimo di 4 mensilità e un massimo di 24, ma non ha però il potere di disporre la reintegra.
È bene precisare che regole Jobs Act licenziamento valgono solo se il datore di lavoro ha più di 15 dipendenti ( più di 5 se imprenditore agricolo) in ciascuna sede, stabilimento, ufficio o reparto autonomo e, in ogni caso, non abbia complessivamente più di sessanta dipendenti. In caso contrario le indennità risarcitorie sono ridotte del 50% e non possono comunque superare la soglia di sei mensilità.