L’espressione licenziamento collettivo indica l’ipotesi in cui un’impresa opera un’importante riduzione del personale a fronte di una crisi o di una riorganizzazione aziendale, o per chiusura dell’attività.
I licenziamenti collettivi sono possibili solo in specifiche situazioni previste dalla legge e dopo un complesso procedimento, che porta all’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati. Vediamo quindi nel dettaglio quali sono le procedure previste per licenziamento collettivo e mobilità.
Disciplinato dalla legge n. 223/1991, il licenziamento collettivo può realizzarsi solo in presenza di condizioni stabilite dalla legge. L’impresa può attivarsi in questo senso se beneficia di strumenti di integrazione salariale, come la cassa integrazione, e non è nelle condizioni di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi, né di utilizzare misure alternative.
Se l’impresa conta più di 15 dipendenti (compresi i dirigenti) questa può attivare una procedura di licenziamento collettivo solo se intende licenziare almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni, in vista di una ristrutturazione aziendale o della cessazione dell’attività.
In questi casi, per attivare un licenziamento collettivo, l’azienda deve avviare un procedimento specifico, che coinvolge anche i sindacati. Pena l’illegittimità dei licenziamenti e l’obbligo di reintegro dei lavoratori.
In primo luogo, l’impresa deve informare l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione (UPLMO), le rappresentanze sindacali presenti in azienda ed i sindacati maggiormente rappresentativi che intende procedere al licenziamento collettivo.
Nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi che hanno condotto alla decisione e le ragioni per le quali non ritiene possibile utilizzare strumenti alternativi al licenziamento. L’imprenditore deve inoltre chiarire quali misure intende utilizzare per eliminare o ridurre l’impatto sociale derivante dai licenziamenti.
Ricevuta la comunicazione, i sindacati hanno sette giorni per richiedere un esame congiunto della pratica. Si apre quindi una fase in cui le parti esaminano la situazione dell’impresa al fine di stabilire dei criteri di scelta per selezionare i lavoratori da licenziare differenti da quelli previsti per legge.
Iscrizione nelle liste di mobilità: a cosa serve
Conclusa la procedura, che non può durare più di 45 giorni, l’impresa comunica per iscritto all’UPLMO l’esito della consultazione. In caso di mancato accordo l’Ufficio del Lavoro può riconvocare le parti per cercare un’intesa. Se anche questo tentativo non va a buon fine l’impresa può procedere con i licenziamenti.
Tutti i lavoratori licenziati collettivamente vengono inseriti nelle cosiddette liste di mobilità. L’iscrizione è volta ad agevolare la reintroduzione dei lavoratori licenziati nel mercato del lavoro e a favorirne una ricollocazione adeguala al loro profilo professionale. In attesa di nuova occupazione, i soggetti in mobilità hanno diritto ad una speciale indennità di disoccupazione detta indennità di mobilità.