L’abbandono ingiustificato del posto di lavoro rientra nelle casistiche previste per il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, ossia per inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del dipendente.
Da non confondere con quello per giusta causa (o in tronco), il licenziamento per giustificato motivo soggettivo prevede che sia dato al dipendente un periodo di preavviso (che ha una durata diversa in base al contratto collettivo applicabile al dipendente), o in mancanza di questo gli sia corrisposta un’indennità.
È bene precisare tuttavia che in alcuni casi è possibile licenziare il dipendente che abbandona il posto di lavoro per giusta causa. Nel 2002 la Corte di Cassazione Civile ha riconosciuto che l’abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte di un dipendente cui sono affidate mansioni di custodia o di sorveglianza, permette al datore di lavoro di licenziarlo in tronco.
Tale comportamento ha, infatti, una gravità tale da minare l’elemento fiduciario del rapporto di lavoro, non permettendo la prosecuzione di tale rapporto nemmeno in via provvisoria.
Per stabilire l’esistenza di una giusta causa di licenziamento è necessario valutare sia la gravità dei fatti imputati al lavoratore sia la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, valutando se l’elemento fiduciario su cui si basa il rapporto di lavoro sia stato minato al punto da giustificare il licenziamento.
In ogni caso la valutazione della gravità dell’infrazione e della sua eventuale idoneità ad integrare la giusta causa di licenziamento è riservata al giudice di merito e incensurabile, se adeguatamente motivato.