Da maggio 2015 sono in vigore la Naspi e la nuova normativa sull’indennità di disoccupazione. Lo ha comunicato l’Inps con un messaggio in cui indica i nuovi limiti della Naspi e i gli importi relativi al ticket licenziamento 2015, che i datori di lavoro devono consegnare ai dipendenti in caso di cessazione anticipata del contratto. Il ticket dà luogo alla percezione della Naspi da parte del lavoratore.
Quali sono i nuovi importi Naspi? In caso il contributo si riferisca all’interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il limite di cui all’articolo 4, c. 2 del D.lgs. 22/2015 è fissato a 1.195 euro. Di conseguenza, per le interruzioni che si sono verificate da maggio 2015, la soglia annuale di cui all’art. 2, c. 31 della legge 92/2012 corrisponde a 489,95 euro e l’importo massimo, riferito ai rapporti di lavoro con durata pari o superiore a 3 anni, è di 1469,85 euro.
In altre parole, per ogni anno di rapporto di lavoro, il datore deve versare al dipendente, attraverso un apposito F24, un contributo di 489,95 euro fino ad un massimo di 1469,85 euro (limite calcolato su 36 mesi d rapporto lavorativo).
Ma come si calcola il valore del ticket? La somma spettante viene calcolata su base mensile. Il datore di lavoro deve infatti versare 40,83 euro per ogni mese di lavoro effettuato dal dipendente. Per un lavoratore assunto a gennaio 2015 e licenziato a fine settembre, è dovuto un contributo pari a 367,46 euro, dato che il periodo lavorato è di 9 mesi.
Non vige l’obbligo di versamento in caso di licenziamenti effettuati dopo un cambio di appalto, ai quali sono succedute assunzioni presso altri datori di lavoro. La Naspi non è dovuta nemmeno in caso di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, a causa della conclusione delle attività e chiusura del cantiere.
Restano escluse dal contributo anche le cessazioni avvenute a seguito di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ossia di riduzione di personale dirigente concluse con accordo firmato da un associazione sindacale. Tale esenzione è valida esclusivamente in riferimento a situazioni rientranti nel quadro dei provvedimenti di tutela dei lavoratori anziani indicato all’articolo 4 della legge n. 92/2012.
Ricordiamo che il ticket è dovuto in caso di licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo e oggettivo, per le dimissioni per giusta causa e per quelle intervenute durante il periodo di maternità. Il contributo è previsto anche in caso di risoluzione consensuale con procedura di conciliazione.
Il ticket di licenziamento non è dovuto in caso di decesso e dimissioni del dipendente e scadenza del termine del contratto a tempo determinato. Non spetta il contribuito anche in caso di licenziamento di lavoratori del settore domestico, giornalisti assicurati presso la gestione Inpgi e licenziamento di operai agricoli. Il ticket non è dovuto nemmeno per i licenziamenti collettivi.