Quando si decide di interrompere una collaborazione lavorativa è necessario darne comunicazione formale al datore di lavoro. I Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro stabiliscono che la lettera di dimissioni serve a comunicare, in modo inequivocabile, la volontà del dipendente di recedere dal rapporto di lavoro.
Una volta redatta e firmata, il lavoratore deve inviare al datore di lavoro la lettera di dimissioni tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure presentarla a mano in duplice copia, di cui una rimarrà all’azienda e l’altra sarà restituita, controfirmata, al dipendente. In caso la presentazione delle dimissioni non avvenga nel rispetto del periodo di preavviso previsto da contratto, si andrà incontro al pagamento di una penale.
La lettera di licenziamento è invece l’atto con cui il datore di lavoro recede unilateralmente dal contratto stipulato con il dipendente o collaboratore. Affinché sia valido il licenziamento deve essere comunicato nelle modalità e nei tempi previsti dai CCNL.
Il licenziamento può avvenire per giusta causa o giustificato motivo. Si parla di licenziamento per giusta causa, quando il lavoratore tiene una condotta scorretta talmente grave da ledere il rapporto di fiducia esistente tra datore di lavoro e dipendente (furto all’interno dell’azienda, offese al titolare o ai colleghi, ecc).
Il giustificato motivo, invece, può essere oggettivo o soggettivo, il primo fa riferimento a una riorganizzazione aziendale, mentre il secondo sussiste in caso di inadempimento del dipendente agli obblighi contrattuali.
Il licenziamento per giustificato motivo prevede un periodo di preavviso o in alternativa il pagamento dell’indennità di mancato preavviso (con importo equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata durante il periodo di preavviso), mentre quello per giusta causa ha efficacia immediata (licenziamento in tronco). In entrambi i casi il lavoratore per ha diritto alla liquidazione.