L’entrata in vigore del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 ha modificato gli orari delle visite fiscali per i lavoratori assunti nel settore pubblico e privato. Dal 2015 inoltre i datori di lavoro possono richiedere l’attivazione di un controllo fiscale da parte dell’Inps dal primo giorno di malattia del dipendente se l’assenza si verifica in prossimità di un giorno non lavorativo. La richiesta può essere inoltrata per via telematica mediante i servizi online Inps attivi sul portale inps.it.
Sono considerate giornate non lavorative sia le giornate festive sia quelle di riposo infrasettimanale, nonché i giorni di permesso o di licenza concessi dal datore di lavoro. una volta inoltrata la richiesta di accertamento fiscale, il datore di lavoro riceve il numero di protocollo associato alla sua pratica, con il quale potrà conoscere in tempo reale lo stato di avanzamento della visita fiscale.
Per quanto riguarda i nuovi orari di reperibilità cui devono attenersi i dipendenti in malattia a partire da gennaio 2015, è necessario distinguere tra pubblico impiego e settore privato. I dipendenti pubblici sono tenuti ad essere reperibili presso la propria residenza (o altro indirizzo comunicato con il certificato di malattia) dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Tali fasce orarie vigono 7 giorni su 7 inclusi festivi e prefestivi. I soggetti assunti nel settore privato invece hanno l’obbligo di reperibilità tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.