Come licenziare un dipendente? Quali sono le ragioni che possono condurre al licenziamento? La normativa vigente prevede che un dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato possa essere licenziato, prima della scadenza del contratto, solo per giusta causa, ossia per un inadempimento agli obblighi contrattuali talmente grave da non consentire il proseguimento del rapporto nemmeno per via provvisoria.
A differenza di quanto accade per i lavoratori a tempo indeterminato, quindi non è possibile licenziare per giustificato motivo oggettivo o soggettivo. Il giustificato motivo soggettivo si verifica quando il dipendente non rispetta gli obblighi contrattuali, andando a ledere il rapporto di fiducia instaurato con il datore di lavoro. Quello oggettivo, invece, è riconducibile ad una riorganizzazione aziendale e non riguarda la condotta tenuta dal lavoratore.
I licenziamenti per giustificato motivo prevedono il rispetto del periodo di preavviso, ossia del lasso di tempo che deve trascorrere dalla data in cui il datore di lavoro comunica la propria intenzione di recedere dal contratto a quella di effettivo licenziamento. Se non rispetta il preavviso, il datore dovrà versare al dipendente l’indennità di “mancato preavviso”, per un importo pari alla retribuzione che sarebbe spettata durante tale periodo.
La giusta causa (regolamentata dall’articolo 18 dello statuto dei lavoratori), invece, comporta il licenziamento in tronco e non prevede il versamento dell’indennità di mancato preavviso. Il dipendente non perde però il diritto alla liquidazione.
Una volta accertato che sussistono le motivazioni per recedere dal contratto che lo lega al dipendente, il datore di lavoro dovrà redigere una lettera di licenziamento, che andrà consegnata a mano, o tramite posta raccomandata al lavoratore. Nel documento vanno riportati gli estremi della ditta, nome e cognome del dipendente, le motivazioni alla base del licenziamento e la data di decorrenza dello stesso.
Se il dipendente ritiene che il licenziamento è illegittimo, può rivolgersi ad un tribunale, che accerterà l’effettiva sussistenza dei fatti contestati e la loro gravità. È bene precisare che in sede di giudizio il licenziamento può essere revocato sia per insussistenza del fatto, sia perché non c’è proporzionalità tra la mancanza commessa dal dipendente e la sanzione applicata.
In caso di licenziamento disciplinare (giusta causa e giustificato motivo soggettivo), inoltre, l’onere della prova è a carico del datore di lavoro, che deve dimostrare l’effettiva esistenza del fatto imputato al lavoratore, indicando la data e l’ora in cui si è svolto e gli eventuali testimoni che possono confermarlo.
In ogni caso se il Giudice ritiene il licenziamento illegittimo, può condannare il datore di lavoro a reintegrare il dipendente e a versargli un risarcimento per il periodo in cui questi è stato assente dal posto di lavoro.