La Nuova Assicurazione per l’Impiego, meglio nota come Naspi, è destinata ai lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro a partire dal primo maggio 2015 (data dell’entrata in vigore dell’ammortizzatore). Ma cosa succede in caso di licenziamento per giusta causa? Possono ottenere l’indennità anche i soggetti licenziati per motivi disciplinari? Interrogativi che interessano migliaia di lavoratori e datori di lavoro, ma prima di rispondere vediamo cosa sono il licenziamento disciplinare e quello per giusta causa.
Il licenziamento disciplinare è la procedura che consente al datore di lavoro di recedere unilateralmente dal contratto di lavoro in caso il dipendente violi le regole di comportamento stabilite dalla legge, dai Contratti Collettivi Nazionali o non rispetti le norme del codice disciplinare applicato dall’azienda.
Si parla di licenziamento disciplinare in caso di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento. La giusta causa è rappresentata da una mancanza del dipendente tale da ledere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro che, data l’estrema gravità del fatto, non può essere protratto nemmeno per il periodo di preavviso (ad esempio il furto di beni o denaro appartenenti all’azienda).
In questo caso, infatti, il licenziamento avviene in tronco e il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere al dipendente l’indennità di mancato preavviso. Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, invece, è rappresentato da una violazione meno grave di quella che conduce al licenziamento per giusta causa.
Si ha quando il lavoratore commette delle infrazioni in grado di interrompere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, ma che consentono comunque di protrarre il contratto per il periodo di preavviso.
Ma è possibile accedere alla Naspi anche in caso di licenziamento disciplinare? In questo caso la perdita del posto di lavoro è considerata involontaria? A questo interrogativo ha risposto la Direzione Generale del Ministero del Lavoro, dichiarando che l’indennità spetta a tutti i soggetti che si trovano in uno stato di “disoccupazione involontaria”. In altre parole a tutti quelli che non si sono dimessi, fatta eccezione per le dimissioni per giusta causa.
Il licenziamento disciplinare, dunque, rientra nei casi per cui è possibile accedere alla Naspi dato che si verifica uno stato di disoccupazione involontaria. I motivi di questa inclusione da parte del Ministero del Lavoro sono molteplici, ma il principale è rappresentato dalla discrezionalità concessa al datore di lavoro nel comminare il licenziamento. Ricordiamo infine che la Naspi viene riconosciuta anche ai lavoratori che accettano l’offerta di conciliazione del datore di lavoro.