L’azienda che decide di licenziare un dipendente deve sostenere una spesa obbligatoria, che prende il nome di contributo di licenziamento. Si tratta di una forma di contribuzione, introdotta dalla legge Fornero, finalizzata al finanziamento delle prestazioni di disoccupazione erogate attraverso la NASPI (Nuova prestazione dell’Assicurazione sociale per l’impiego).
È una spesa che l’impresa deve sostenere a prescindere dagli eventuali esborsi legati al rimborso dovuto a un dipendente licenziato illegittimamente o all’esito positivo di un’offerta di conciliazione. In seguito alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dalla quale derivi il diritto al trattamento di disoccupazione (art. 1, co. 250, L. 228/2012) infatti, il datore di lavoro deve versare una somma una tantum.
L’obbligo di versare il contributo di licenziamento sussiste indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia o meno i requisiti per l’effettiva fruizione dell’indennità di disoccupazione. In altre parole, il datore di lavoro è tenuto all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la fine del rapporto generi in capo al lavoratore il diritto, anche se solo teorico, alla NASPI.
A tal proposito è fondamentale però che il rapporto di lavoro sia cessato per una delle cause che danno diritto alla NASPI. Tra queste troviamo le dimissioni per giusta causa o avvenute durante il periodo di maternità (che include tutto il periodo di gestazione e prosegue fino a un anno di età del bambino). Sono incluse anche le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro e i casi di licenziamento durante l’apprendistato.
Per il periodo 2013- 2015, il contributo non è dovuto nemmeno per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali sono seguite assunzioni presso altri datori di lavoro, o in attuazione di clausole sociali che assicurano la continuità occupazionale prevista dai CCNL.
La somma dovuta è pari al 41% del massimale mensile previsto per la NASPI per ogni 12 mesi di anzianità di servizio maturata dal dipendente presso l’impresa negli ultimi 3 anni. Di conseguenza il contributo di licenziamento è pari a:
Al fine di semplificare il calcolo del contributo, l’originario parametro assunto come base cui applicare l’aliquota (il trattamento NASPI spettante al lavoratore) è stato sostituito da un massimale mensile. Tale somma, per il 2015 è stata fissata a 1.195,37 euro. La cifra viene annualmente rivalutata sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo intercorsa nell’anno precedente.