I lavoratori che perdono il posto di lavoro hanno diritto all’indennità di disoccupazione, un trattamento economico sostitutivo della retribuzione erogato dall’Inps. In questo modo il lavoratore percepisce un assegno che riduce gli effetti negativi della mancanza di un lavoro. Il sussidio è volto a tutelare chi ha perso il lavoro involontariamente.
Generalmente, infatti, non hanno diritto all’indennità di disoccupazione quanti si sono dimessi, ossia hanno perso il posto di lavoro per volontà propria. Unica eccezione è rappresentata dalle dimissioni per giusta causa. A tal proposito si è espressa la Corte Costituzionale, che ha chiarito quali sono i casi in cui le dimissioni del lavoratore indicano una disoccupazione involontaria e di conseguenza danno diritto alla disoccupazione.
Con una sentenza del 2002, infatti, la Corte ha stabilito che sono da considerarsi “per giusta causa” esclusivamente le dimissioni non riconducibili alla libera scelta del lavoratore, ossia indotte da comportamenti del datore di lavoro tali da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto. In tal caso, nonostante sia il dipendente a recedere dal contratto, si parla di disoccupazione involontaria.
La Corte Costituzionale è intervenuta anche in merito alla questione della legittimità costituzionale dell’art. 34 comma 5 della legge n. 448/1998, in base al quale era stato disposto che in caso di dimissioni successive al 31 dicembre 1998 i dipendenti non avrebbero avuto diritto, in nessun caso, all’indennità ordinaria di disoccupazione. Ovviamene la Corte ha dichiarato non fondata tale questione di legittimità, cancellando quanto stabilito dalla legge 448/1998.
Dimissioni volontarie e disoccupazione: quando spettano? Con la circolare n. 163 del 2003, l’Inps ha elencato tutti i casi in cui la dimissione è considerata per giusta causa. Tra questi troviamo:
Ricordiamo che è da considerarsi dimissione per giusta causa anche quella avvenuta per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (in quanto rappresenta una notevole variazione delle condizioni di lavoro successiva a una cessione dell’azienda) e il trasferimento a una diversa sede dell’azienda che si trovi a una notevole distanza dalla residenza.