Il Jobs Act del governo Renzi ha cambiato radicalmente le normative che regolano il licenziamento dei lavorati dipendenti nel settore privato. In questo approfondimento passeremo in rassegna le maggiori modifiche apportate dalla riforma del lavoro in tema di licenziamenti, che si applicano ai neoassunti con contratto di lavoro a tutele crescenti.
Per i licenziamenti per motivi economici è stato stabilito che se il giudice accerta la non sussistenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo, il rapporto di lavoro è dichiarato estinto e il datore di lavoro deve pagare alla parte lesa un’indennità definita in base all’anzianità di servizio.
Questo regime si applica però solo agli assunti con contratto a tutele crescenti, dato che per i lavoratori che hanno un contratto precedente a gennaio 2015, in caso di manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento economico, il giudice dispone il reintegro sul posto di lavoro, il pagamento di un risarcimento e il contestuale versamento dei contributi.
Per quanto riguarda i licenziamenti disciplinari, invece, è previsto il pagamento di un’indennità se il giudice accerta che non vi sono gli estremi per il licenziamento per giustificato motivo, ma si ah il reintegro solo nel caso in cui venga dimostrata l’effettiva insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.
Troviamo infine i licenziamenti collettivi per i quali è previsto lo stesso indennizzo stabilito per i licenziamenti collettivi in caso di violazione di procedure o dei criteri di scelta. Nel caso in cui il licenziamento sia però intimato senza l’osservanza della forma scritta, è previsto il reintegro sul posto di lavoro.