Licenziamento ad nutum preavviso e casi di nullità

Licenziamento ad nutum significato e applicazione

L’ordinamento italiano prevede che il recesso da parte del datore di lavoro deve essere sorretto da una motivazione valida (giusta causa, giustificato motivo oggettivo o giustificato motivo soggettivo). Tuttavia questa regola generale non si applica in alcune limitate ipotesi, in cui il datore di lavoro non è tenuto ad asserire o dimostrare nulla per interrompere il rapporto con il dipendente.

In queste situazioni si parla di recesso ad nutum, ossia senza motivazione. In base a quanto definito dall’art. 2118 del Codice Civile, ciascuna delle due parti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, a patto che fornisca una adeguato preavviso.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a pagare all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione che sarebbe spettata al dipendente per il periodo di preavviso. Indennità che in caso di cessazione del rapporto per morte del dipendente, è dovuta dal datore di lavoro.

Licenziamento ad nutum dirigente e per altre tipologie di contratto

Nel corso degli anni la possibilità per il datore di lavoro di recedere ad nutum si è sensibilmente ridotta. In seguito alle modifiche apportate con la legge n. 108/1990 infatti al datore di lavoro ha la facoltà di licenziare senza comunicarne al dipendente la decisione per iscritto, e senza motivarla, solo per le seguenti tipologie di contratto.

  • Personale inquadrato con qualifica di dirigente
  • Rapporti di lavoro domestico (art. 4, co. 1, della L. 11.5.1990, n. 108)
  • Lavoratori che svolgono il periodo di prova (art. 10, Legge n. 604 del 15.7.1966,)
  • Apprendisti che hanno terminato il periodo di formazione obbligatoria (nel periodo di preavviso però continua a trovare applicazione la disciplina prevista per il contratto di apprendistato).
  • Atleti professionisti (legge n. 91 del 23.3.1981; D.M. 13.3.1985).
  • Lavoratori che hanno già maturato i requisiti necessari per accedere alla pensione di vecchiaia e che abbiano più di 70 anni, ovvero che abbiano superato il limite di flessibilità per l’accesso alla pensione previsto dall’art. 24, co. 4, D.L. 6.12.2011, n. 201 (poi convertito in L. 22.12.2011, n. 214).

Licenziamento ad nutum 2015: quando è nullo

Nei casi in cui è consentito, il licenziamento ad nutum può essere esercitato esclusivamente nei confronti di dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il datore di lavoro risolve ad nutum un contratto a termine è tenuto a risarcire i danni al dipendente licenziato.

Va tuttavia precisato che il licenziamento ad nutum, anche nei casi sopracitati, è nullo se il lavoratore dimostra che in realtà si tratta di licenziamento illecito, poiché intimato per ragioni discriminatorie di tipo religioso, sindacale, politico, razziale, di lingua o di sesso.

 

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