I Contratti Collettivi Nazionali definiscono, per ogni livello di inquadramento, un determinato periodo di preavviso che il datore di lavoro e il dipendente devono rispettare in caso di recessione unilaterale dal contratto per giustificato motivo.
Istituito a tutela della parte che subisce il recesso del contratto, il preavviso di licenziamento riguarda tutti i casi di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, fatta accezione per il licenziamento e le dimissioni per giusta causa. Il preavviso licenziamento non è inoltre previsto in caso di risoluzione consensuale del contratto.
Tutte le altre forme di recesso dal contratto devono invece essere comunicate con preavviso dalla parte che intende concludere il contratto. Il preavviso di licenziamento ha la specifica funzione di attenuare le conseguenze pregiudizievoli legate all’improvvisa cessazione del contratto di lavoro, per la parte che subisce il recesso.
Il mancato rispetto del preavviso licenziamento comporta infatti il pagamento di un’indennità il cui importo è pari alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per il periodo di preavviso. La contrattazione collettiva definisce che il periodo di preavviso venga quantificato in base alla qualifica di inquadramento e dell’anzianità di servizio.
Per quanto riguarda la durata del periodo di preavviso licenziamento, questa è generalmente indicata nel contratto di lavoro, in caso non sia specificato si dovrà fare riferimento al Contratto Collettivo Nazionale applicato al lavoratore.
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