Dopo il passaggio alle Commissioni del Lavoro di Camera e Senato, il testo del D.lgs. sul riordino dei contratti, conferma la restrizione sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Il Governo varerà a breve un decreto che da gennaio 2016 farà inquadrare ope legis tali rapporti come di lavoro dipendente.
Un inquadramento che si applicherà a tutte le collaborazioni che consistono in prestazioni di lavoro personali “continuative, di contenuto ripetitivo e con modalità di esecuzione organizzate dal committente” anche in riferimento a tempi e ai luoghi in cui si svolge l’attività lavorativa.
Da gennaio sarà quindi piuttosto difficile ricorrere ai co.co.co. dato che le prestazioni erogate da questi lavoratori hanno spesso un carattere di “personalità” e “ripetitività” che potrebbe portare alla conversione del rapporto in un contratto di lavoro subordinato.
Il provvedimento non sopprime però la collaborazione autonoma che ha per oggetto un servizio a carattere continuativo, purché questa sia svolta nel rispetto di quanto indicato dall’articolo 2222 del Codice civile.
Le effettive collaborazioni autonome potranno quindi continuare ad esistere, anche se probabilmente il ricorso a questa forma di lavoro sarà inibito dal timore di incorrere in un contenzioso a causa dalla coordinazione insita nel rapporto tra collaboratore e committente e dall’inevitabile carattere ripetitivo dell’attività.
Le collaborazioni coordinate e continuative resteranno in quattro casi, già previsti nella bozza di decreto. Sarà possibile mantenere il rapporto di collaborazione se è disciplinato da accordi collettivi stipulati con i sindacati più rappresentativi sul piano nazionale e se si tratta di una prestazione intellettuale svolta esclusivamente da iscritti ad albi professionali.
Sono conformi alle linee guida del decreto legislativo anche le collaborazioni che hanno come oggetto prestazioni erogate da sindaci o da componenti di collegi o organi di controllo delle società e quelle che vedono impiegati soggetti presso associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che siano riconosciute dal Coni.
È bene precisare che rimarranno valide anche le collaborazioni attivate prima dell’entrata in vigore del decreto. È prevista inoltre una sanatoria, a partire dal 1° gennaio 2016, per i datori di lavoro privati che stabilizzeranno i collaboratori attualmente impiegati come co.co.co., co.co.pro. o titolari di partita IVA, assumendoli con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Chi provvederà a regolarizzare queste posizioni otterrà l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali legati all’erronea qualificazione del precedente rapporto di lavoro. Fanno tuttavia eccezione gli illeciti già accertati a séguito di accessi ispettivi precedenti alla data dell’assunzione del lavoratore regolarizzato.
Una particolare deroga viene concessa alle pubbliche amministrazioni, dove le collaborazioni coordinate e continuative potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 2016. Successivamente saranno vietate esattamente come per il settore privato.