Sono scattate le novità per il lavoro stagionale. A fine giugno è entrato in vigore il D.Lgs. 81/2015, quarto decreto attuativo del Jobs Act. La nuova normativa riscrive la disciplina di molti contratti di lavoro modificando sia il Codice Civile, che diverse leggi. Al centro della riforma troviamo il riordino dei contratti, tra cui figura, seppur modificato in minima parte, quello per il lavoro stagionale. Vediamo quindi quali sono le novità in materia di Jobs Act lavoro stagionale.
Il decreto stabilisce per i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato una durata massima di tre anni. Limite che però non tocca le attività stagionali. I datori di lavoro potranno quindi assumere lavoratori, con uno o può contratti, anche oltre il limite di 36 mesi complessivi.
Altra deroga prevista per il lavoro stagionale è quella dell’obbligo di pausa previsto tra un contratto e un altro. I lavoratori potranno dunque essere riassunti anche il giorno immediatamente successivo alla conclusione del primo rapporto di lavoro, senza dover attendere il termine di 10 o 20 giorni previsto per gli altri contratti a tempo determinato.
Ma cosa cambia in tema di tutele per i lavoratori? L’articolo 5 del decreto legislativo n. 368/2001 prevede il diritto di precedenza sulle assunzioni a termine anche per i lavoratori stagionali. Diritto che deve essere comunicato nella lettera di assunzione e che potrà essere esercitato dal lavoratore stagionale esclusivamente nei tre mesi successivi alla data di fine del contratto di lavoro.
Una volta superato tale termine, il diritto di precedenza si estingue, consentendo al datore di lavoro di assumere chi preferisce. Se il datore di lavoro non rispetta tale diritto, è prevista la perdita degli eventuali incentivi acquisiti per le nuove assunzioni, come stabilito dalla Legge n. 92/2012.