Una recente circolare Inps ha modificato le disposizioni in materia di visite medico fiscali. Tra i principali cambiamenti troviamo i nuovi orari controllo Inps per le visite medico fiscali, una tipologia di accertamento, prevista dallo Statuto dei Lavoratori e volta a verificare l’effettiva esistenza della patologia certificata. Tali controlli possono essere predisposti sia dal datore, che dall’Inps e prevedono fasce orarie diverse per dipendenti pubblici e privati.
Per non incorrere in sanzioni o provvedimenti disciplinari, i dipendenti pubblici assenti per malattia devono essere reperibili presso il proprio domicilio, o in altro indirizzo indicato nel certificato medico che definisce l’inizio del periodo di malattia, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. La reperibilità è in vigore 7 giorni su 7, festivi inclusi.
Per i dipendenti privati invece gli orari controllo Inps vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. Anche in questo caso l’obbligo di reperibilità vige tutti i giorni.
È ben precisare che, in caso di malattia, il dipendente al dipendete spettano diversi adempimenti per dimostrare la legittimità dell’assenza dal posto di lavoro. Innanzitutto deve richiedere al medico curante di redigere un certificato di malattia e di inviarlo telematicamente all’Inps, entro il giorno successivo all’inizio dell’assenza.
Il dipendente deve inoltre trasmette al datore di lavoro una copia cartacea, o l’identificativo, del certificato medico entro due giorni dalla data in cui è stato redatto, a prescindere dalla durata dell’assenza. La nuova normativa Inps ha inoltre modificato la procedura di visita fiscale per i lavoratori che si dichiarano assenti per malattia.
Da quest’anno infatti l’accertamento medico fiscale può essere richiesto per via telematica tramite i servizi Inps online sin dal primo giorno di malattia. Un’opzione disponibile però solo se l’assenza si verifica in giorni immediatamente precedenti o successivi a giornate non lavorative, ossia festività, giornate di riposo infrasettimanale, giorni di permesso, ecc.
Oltre a verificarla, il medico fiscale ha l’obbligo di analizzare la patologia e, se lo ritiene necessario, può protrarre la diagnosi di 48 ore, nonché variarla. Nel caso in cui il medico riduca i giorni di prognosi, il dipendente ha l’obbligo di rientrare anticipatamente a lavoro.
Nei casi di assenza immotivata o impossibilità al controllo nelle fasce orarie previste per la reperibilità, al lavoratore verrà negata la retribuzione spettante per l’assenza in malattia, nella misura del 100% per i primi 10 giorni di patologia e del 50% per le successive giornate. Il dipendente ha 15 giorni per giustificare l’assenza.
L’assenza è da considerarsi legittima se il soggetto si è allontanato dal domicilio per sottoporsi a visite, prestazioni o accertamenti diagnostici. In tal caso questi dovrà fornire una comunicazione preventiva al datore di lavoro, o all’amministrazione presso cui è assunto, a cui dovrà essere allegata l’attestazione di quanto effettuato.
Non è possibile invece invocare a propria difesa il malfunzionamento del citofono, difetti uditivi o qualunque altra incombenza.