In base a quanto disposto dall’articolo 2.105 del Codice Civile: “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
Si tratta di un articolo del Codice Civile inerente all’obbligo di fedeltà del lavoratore dipendente. Il riferimento legislativo determina un’implicazione fondamentale: se il dipendente, assente per malattia, compie un’attività lavorativa nel periodo di assenza, è in condizione di violazione dell’obbligo di fedeltà.
Il divieto assoluto di lavorare interessa, in modo particolare, le seguenti circostanze:
Se un lavoratore assente per malattia vuole prestare la sua prestazione lavorativa per terzi, deve comunicare in modo obbligatorio al datore di lavoro la sua intenzione.
Tradotto in termini concreti, il lavoratore assente per malattia, e quindi non idoneo a compiere attività lavorative cui è stato assegnato, potrebbe risultare idoneo a compierne altre, purché queste non vadano a compromettere il processo di guarigione.
Vi ricordiamo però che ogni istanza deve essere considerata a sé. Se il datore di lavoro sospetta una richiesta di malattia illegittima, può utilizzare delle forme ispettive private.