Nell’ambito del diritto del lavoro la malattia è, per definizione, uno stato patologico che determina una situazione di incapacità al lavoro, tale da produrre la temporanea sospensione del rapporto di lavoro, non la sua risoluzione. Nel caso in cui si accerti che un dipendente è assente dal posto di lavoro per fraudolenta simulazione di malattia, il datore di lavoro può licenziarlo per giusta causa.
Si è infatti in presenza di un inadempimento del lavoratore così grave da non consentire, neppure in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro. Il licenziamento per simulazione di malattia di un dipendente ha efficacia immediata ed è l’unico caso di recesso legittimo durante il periodo di comporto.
Secondo la giurisprudenza italiana, la simulazione di malattia è considerata motivo di licenziamento per giusta causa qualora il lavoratore in malattia violi, in modo significativo, il dovere di non compromettere il recupero del suo stato di salute.
È considerata giusta causa anche nel caso in cui il dipendente sia risultato assente durante le fasce orarie di reperibilità, in occasione di una visita di controllo, senza valida giustificazione.
Quando si parla di simulazione di malattia si intende il comportamento di un lavoratore che si finge ammalato per rimanere assente dal proprio lavoro e andare, ad esempio, a svolgerne un altro.
In questo specifico caso il comportamento del lavoratore, che potrebbe pregiudicare e ritardare la propria guarigione, è considerato un caso di inosservanza dei doveri del dipendente, tra cui quelli di fedeltà e di diligenza nell’esecuzione delle proprie obbligazioni.
Tra i doveri del lavoratore assente per malattia, infatti, c’è anche quello di osservare tutte le cautele necessarie per la guarigione della malattia e il ripristino delle proprie energie, così da poter riprendere quanto prima la propria attività lavorativa.
È bene ricordare però che è giudizio consolidato che non esiste un divieto assoluto di prestare un’attività lavorativa per conto di terzi o per se stesso, mentre si è assenti dal lavoro per malattia. L’assenza per malattia è limitata infatti ad uno stato patologico che determina una temporanea inidoneità al lavoro limitata alle specifiche mansioni di pertinenza.
Il lavoratore dipendente compie un atto illecito solo nel caso in cui, durate un’assenza per malattia dal proprio lavoro, svolge un’altra lavorativa che possa compromettere la sua guarigione, o implica l’inosservanza dei propri doveri, evidenziando una simulazione di malattia. Ricordiamo infine che il datore di lavoro può accertare l’effettiva simulazione anche rivolgendosi ad investigatori privati.