Se a causa di una ristrutturazione aziendale, ci si trova a dover sopprimere un’unità produttiva o uno specifico reparto dell’impresa, la scelta dei dipendenti da licenziare non dovrà ricadere solo su gli addetti a quel settore, se possono essere ricollocati nell’azienda. Questo è quanto emerso da recenti sentenze della Corte Suprema di Cassazione. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Il datore di lavoro che intende procedere a un licenziamento collettivo soppressione reparto deve selezionare i lavoratori interessati dal provvedimento seguendo dei criteri imposti dalla legge n. 223/1991. Oltre alle esigenze organizzative, tecniche e produttive dell’azienda, infatti, si dovranno tenere in considerazione l’anzianità di servizio e i carichi di famiglia dei dipendenti.
Una recente sentenza della Cassazione (n.7490 del 14 aprile 2015) ha stabilito inoltre che il datore di lavoro dovrà spiegare ai dipendenti licenziati quali criteri sono stati applicati per la scelta.
La selezione del personale da licenziare non deve limitarsi ai soggetti addetti al reparto o all’unità produttiva da sopprimere, se sono idonei a svolgere le mansioni di colleghi occupati in altri settori aziendali.
La sentenza n. 2013/2015 della Corte di Cassazione specifica infatti che il datore di lavoro non è tenuto ad individuare i dipendenti da licenziare esclusivamente tra gli impiegati del reparto che verrà eliminato, specie se tra questi alcuni hanno già svolto incarichi in altri settori aziendali e hanno acquisito quindi capacità professionali che consentono di ricollocarli nell’impresa.