Il licenziamento di un dipendente è considerato legittimo solo se i motivi che hanno condotto alla recessione del contratto rientrano nei caso di giusta causa o giustificato motivo, come previsto dallo Statuto dei lavoratori e dalla legislazione italiana.
Il licenziamento per giusta causa si ha quando si verifica una situazione che compromette gravemente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e dipendente. In questo caso non è previsto alcun preavviso da parte del datore di lavoro, che può quindi licenziare in tronco il lavoratore.
Ma quali sono le situazioni in cui è possibile il licenziamento per giusta causa? Facciamo alcuni esempi. È possibile licenziare in tronco chi si presenta ubriaco sul posto di lavoro o rimane assente in modo ingiustificato. Allo stesso modo si parla di licenziamento per giusta causa se il dipendente danneggia volontariamente o ruba attrezzature, macchinari o altro materiale aziendale.
Incorre nel licenziamento per giusta causa anche chi si presenta ripetutamente in ritardo sul posto di lavoro, chi tiene comportamenti scorretti nei confronti del datore di lavoro, o dei colleghi, o si rifiuta di trasferirsi in un’altra filiale o sede dell’azienda.
Quando si parla di licenziamento per giustificato motivo, invece, è necessario distinguere tra giustificato motivo oggettivo e soggettivo. Il giustificato motivo soggettivo si verifica quando il lavoratore non rispetta gli obblighi contrattuali, l’articolo 1445 del codice civile indica infatti la possibilità del datore di lavoro di recedere dal contratto, nel caso si verifichi un inadempimento “di non scarsa importanza” da parte del dipendente.
Tra le cause che possono condurre al licenziamento per giustificato motivo soggettivo troviamo la carcerazione preventiva del dipendente e la detenzione per un condanna passata in giudicato.
Un lavoratore può essere licenziato per giustificato motivo soggettivo anche se si presenta sistematicamente in ritardo sul posto di lavoro, rimane assente per malattia prolungata o supera il periodo comporto. Il licenziamento è legittimo anche se il soggetto non è più fisicamente idoneo a svolgere le mansioni lavorative assegnate.
Il giustificato motivo oggettivo invece è dato da ragioni che non hanno a che fare con la condotta del lavoratore, ma si riferiscono all’organizzazione dell’azienda e al regolare funzionamento della stessa. Un dipendente può essere licenziato per giustificato motivo oggettivo se a fronte di una riorganizzazione dell’azienda, il suo profilo professionale non risulta più utile e non è possibile reinserirlo in altri settori dell’impresa.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è previsto anche in caso di fallimento o cessazione dell’attività. In caso di licenziamento per giustificato motivo, sia oggettivo che soggettivo, il lavoratore ha diritto al preavviso o, se questo non viene concesso, a un’indennità economica di mancato preavviso.