Regolato dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, il licenziamento disciplinare può avvenire solo per motivi legati al comportamento individuale del lavoratore, come ad esempio condotta colposa o manchevole.
In linea di massima si parla di licenziamento disciplinare quando il datore di lavoro deicide di recidere il rapporto in seguito a comportamenti che (anche se non sono indicati nel codice disciplinare contrattuale) entrano in conflitto con gli obblighi del lavoratore di fedeltà, obbedienza e diligenza, o che manifestano inadempienze di obblighi contrattuali.
Lo statuo dei lavoratori, sempre nell’articolo 7, riporta la procedura e i limiti temporali da rispettare per contestare ad un lavoratore gli illeciti disciplinari compiuti. Ma quando è valido un licenziamento disciplinare? Vediamolo in dettaglio.
Innanzitutto è necessario che il licenziamento avvenga nei 5 giorni successivi alle sanzioni disciplinari. Il lavoratore può difendersi per iscritto o parlando personalmente con il datore di lavoro. In alternativa il dipendente licenziato può farsi assistere da un rappresentante del sindacato cui aderisce.
Affinché le sanzioni e il licenziamento siano validi è necessario che il codice disciplinare e le sanzioni siano state esposte in luogo pubblico, in modo che il dipendente ne sia venuto a conoscenza. Il licenziamento disciplinare è inoltre da considerarsi nullo se il datore di lavoro non rispetta la procedura disciplinare o non viene applicato l’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori.
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