Il licenziamento discriminatorio è la cessazione del rapporto di lavoro per motivi contrari ai diritti fondamentali dell’uomo garantiti dalla Costituzione. Si tratta quindi di un licenziamento illegittimo poiché le ragioni che stanno alla base della recessione dal contratto di lavoro sono censurabili.
Disciplinato dall’art. 3 della legge 108/1990, dall’art. 4 della legge 604/1966 e dall’art.15 dello statuto dei lavoratori, il licenziamento discriminatorio può essere sia individuale che collettivo. Un esempio di licenziamento discriminatorio collettivo si ha ad esempio quando un’azienda decide di licenziare dei lavoratori come ritorsione a fronte di agitazioni sindacali da essi condotte.
Non sono considerati motivi per il licenziamento discriminatorio l’età o le condizioni di salute del lavoratore che non implichino la perdita dei requisiti di idoneità previsti per svolgere l’attività lavorativa. Allo stesso modo non sono considerati motivi discriminatori le condizioni di salute di familiari per i quali il dipendente gode di permessi speciali.
Licenziamento discriminatorio Jobs Act e Riforma Fornero
Cosa accade in caso di licenziamento discriminatorio? La Riforma Fornero stabilisce che, a prescindere dal numero dei dipendenti assunti nell’azienda, il datore di lavoro deve reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e corrispondergli un risarcimento in denaro con un importo minimo pari a 5 mensilità di retribuzione.
Al lavoratore devono inoltre essere versati i contributi previdenziali relativi al periodo di assenza dal posto di lavoro. In alternativa al reintegro, il lavoratore può chiedere al datore di lavoro il pagamento di un’indennità pari a 15 mensilità percepite.
L’entrata in vigore del Jobs Act non ha modificato la possibilità di reintegro del lavoratore. L’unica novità apportata sta nel fatto che il dipendente deve decidere se optare per il risarcimento (di 15 mensilità) o riavere il posto di lavoro entro 30 giorni dalla sentenza del giudice. In caso questi non si esprima in alcun senso, il rapporto di lavoro è da considerarsi concluso.