La Riforma Fornero e il Jobs Act hanno modificato le sanzioni previste in caso di licenziamento illegittimo per giustificato motivo oggettivo. La regolamentazione, che in origine era identica a quella prevista per il licenziamento disciplinare, oggi si diversifica in base alla data di stipula del contratto.
Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del Jobs Act), se un Giudice accerta che non sussistevano gli estremi per procedere al licenziamento, al viene riconosciuta al lavoratore un’indennità economica il cui importo può variare da 12 a 24 mensilità. Nonostante il licenziamento sia illegittimo il rapporto di lavoro è comunque da considerarsi concluso.
Il giudice può invece ordinare al datore di lavoro di riassumere il dipendente se le ragioni alla base del licenziamento risultano manifestatamente infondate.
Il datore di lavoro che ha licenziato illegittimamente un lavoratore assunto, con contratto a tempo indeterminato, dopo l’entrata in vigore del Jobs Act sarà invece obbligato a pagare un’indennità pari a due mensilità dell’ultima retribuzione per ogni anno di servizio. L’indennizzo potrà avere un importo compreso tra 4 e 24 mensilità e non sarà assoggettato a contribuzione previdenziale.
Ricordiamo che queste regole valgono solo nel caso in cui l’azienda presso cui era impiegato il lavoratore licenziato ingiustamente conti più di quindici dipendenti in ciascuna sede, stabilimento, ufficio, filiale o reparto autonomo o qualora abbia, complessivamente, più di sessanta dipendenti. In mancanza di tali requisiti le indennità risarcitorie sono ridotte del 50% e non possono superare le sei mensilità.