La legge cerca di tutelare le lavoratrici incinte e le neo mamme, infatti l’azienda non può licenziarle se non in casi straordinari. Vediamo quali sono e quando è possibile il licenziamento in gravidanza o di una lavoratrice che ha appena partorito.
Il datore di lavoro non può licenziare la lavoratrice dall’inizio della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Allo stesso modo la legge tutela anche il padre, non permettendo l licenziamento del lavoratore per la durata del congedo di paternità e fino al compimento di un anno di età del figlio.
È inoltre dichiarato illegittimo il licenziamento causato dal congedo per malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.
Vediamo ora le situazioni in cui invece il licenziamento in gravidanza o di una neo mamma è ammesso. I casi sono sostanzialmente per la cessazione dell’attività o il licenziamento per giusta causa.
Nel caso in cui l’intera azienda chiuda è possibile licenziare la dipendente neo madre o ancora in gravidanza. Di conseguenza è dichiarato illegittimo se avviene per la cessazione della sola attività a cui era adibita la lavoratrice. Lo stesso discorso vale se il licenziamento viene comunicato nel corso della gravidanza ma con efficacia al termine del periodo in cui la dipendente è tutelata dalla legge.
Tale sentenza della Cassazione si pone in contrasto con un altro orientamento secondo cui il licenziamento è legittimo anche se la chiusura non coinvolga l’intera azienda, ma solo il reparto in cui appunto opera la lavoratrice.
È possibile licenziare la lavoratrice incinta o neo mamma se ha commesso una colpa grave. In questo caso si parla di licenziamento per giusta causa, effettuato senza preavviso.
La legge prevede altri casi in cui è possibile licenziare la futura o neo mamma, quali: