Il principio secondo il quale è possibile licenziare un lavoratore solo in caso di giusta causa o giustificato motivo non vale per i soggetti assunti in prova. Durante il periodo di prova, infatti, entrambe le parti possono recedere dal contratto in qualunque momento e non sono tenute a corrispondere l’indennità di mancato preavviso, ovvero tramite licenziamento ad nutum.
Perché il datore di lavoro possa recedere liberamente dal contratto è necessario che il patto di prova sia stato stipulato in modo legittimo, ovvero che risulti per iscritto e sia stato accettato dal lavoratore. Il patto deve inoltre essere precedente o contestuale all’inizio del rapporto di lavoro.
In mancanza di questi requisiti il patto di prova è da considerarsi nullo. Di conseguenza il rapporto di lavoro tra le due parti è a tempo indeterminato e il lavoratore può essere licenziato solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo. In altre parole se il patto non è stipulato correttamente, il licenziamento in prova è illegittimo.
Il datore di lavoro è inoltre obbligato a consentire l’esperimento dell’oggetto della prova, durante la quale deve assegnare al dipendente le mansioni per cui era stata stipulata l’assunzione in prova. In caso contrario il licenziamento è illegittimo.
Ricordiamo inoltre che se un dipendente, che in passato ha prestato servizio presso un’azienda collegata, viene nuovamente assunto con patto di prova, l’eventuale licenziamento in prova è illegittimo. Tale accordo è, infatti, qualificato come frode alla legge, poiché è già esistito un rapporto di lavoro tra le parti, e quindi il datore di lavoro era pienamente a conoscenza delle capacità del dipendente.
Tuttavia è possibile stipulare un patto di prova, anche in presenza di un precedente contratto con la stessa società, se nel frattempo sono sopraggiunte cause idonee a giustificarlo, come ad esempio dei gravi problemi di salute o un importante cambiamento delle abitudini di vita.