L’indennità di malattia Inps è una somma erogata ai lavoratori iscritti all’istituto quando si verifica un evento patologico che ne determina una temporanea incapacità lavorativa. Possono ottenere l’indennità di malattia i disoccupati, i lavoratori sospesi dal lavoro e apprendisti.
Hanno diritto all’indennizzo anche gli operai dei settori industriale e terziario e i lavoratori dipendenti che svolgono attività agricole. Rientrano tra i beneficiari dell’indennità di malattia anche i lavoratori marittimi e dello spettacolo e gli iscritti alla Gestione Separata.
La misura in cui viene erogata l’indennità varia in base al contratto collettivo nazionale applicato al lavoratore.
I lavoratori dipendenti ottengono il 50% della retribuzione media giornaliera a partire dal 4° giorno di assenza e 66,66% dal 21° al180° giorno. Ai lavoratori assunti in esercizi pubblici e laboratori di pasticceria spetta invece l’80% della retribuzione media per tutta la durata della malattia. Disoccupati e sospesi dal lavoro ottengono invece una somma pari ai 2/3 dell’indennità prevista.
Per quanto riguarda i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, l’indennità di malattia è corrisposta nella misura del 4, 6 o 8%, in riferimento all’importo della retribuzione giornaliera ottenuta dividendo per 365 il massimale contributivo previsto nell’anno di inizio della malattia, sulla base della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti alla malattia (da 3 a 4 mesi il 4%; da 5 a 8 mesi il 6%; da 9 a 12 mesi l’8%).
Ai lavoratori marittimi, invece, l’indennità Inps spetta nella misura del 75% della retribuzione percepita in caso di malattia fondamentale o complementare, mentre per malattia in continuità di rapporto di lavoro, l’indennizzo corrisponde al 50% della retribuzione goduta alla data di manifestazione della malattia per i primi 20 giorni, e al 66,66% dal 21° al 180° giorno.
Per ottenere l’indennità di malattia il lavoratore deve farsi rilasciare un certificato dal medico curante, che provvederà poi a trasmetterlo all’Inps per via telematica. Il diritto all’indennità decorre dal 4° giorno di assenza e cessa con la scadenza della prognosi. La malattia può essere attestata con uno o più certificati.
Ricordiamo infine che è considerato periodo di malattia anche l’eventuale ricovero ospedaliero, sia in regime ordinario sia in day hospital, a condizione che la relativa certificazione indichi una specifica diagnosi.