Le dimissioni sono l’atto unilaterale con cui il lavoratore comunica al datore di lavoro che non intende proseguire il rapporto. Generalmente le dimissioni vengono presentate quando il dipendente trova un impiego a condizioni migliori o quando, per altre ragioni, ritiene conclusa la propria esperienza professionale alle dipendenze della stessa ditta.
A differenza di quanto avviene nel licenziamento (dove è il datore ad interrompere unilateralmente il rapporto di lavoro) che può essere compiuto unicamente a fronte di ragioni che lo giustificano, le dimissioni non devono essere motivate. Di conseguenza si tratta di una scelta che non può essere sindacata.
Sebbene il lavoratore possa interrompere il rapporto di lavoro sulla base delle proprie insindacabili valutazioni, la legge prevede che le dimissioni siano presentate con un certo preavviso. In altre parole, a meno che non sussistano particolari ragioni, non il lavoratore non può interrompere il rapporto con decorrenza immediata.
Il preavviso, infatti, non è dovuto in caso di dimissioni per giusta causa. Si parla di giusta causa quando il datore di lavoro tiene dei comportamenti talmente gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto professionale nemmeno in via provvisoria. Il datore di lavoro dunque non può più beneficiare del periodo di preavviso, normalmente dovuto per consentire la sostituzione del dipendente.
Alcuni esempi di dimissioni per giusta causa sono trattamenti umilianti riconducibili al mobbing, minacce di morte, mancato pagamento di retribuzione e mancato versamento dei contributi previdenziali.
In caso si verifichino queste, od altre gravissime mancanze da parte del datore di lavoro, il dipendente può presentare una lettera dimissioni effetto immediato. Ma come redigere una lettera simile? Quali elementi vanno indicati? Vediamolo insieme.
Affinché la lettera di licenziamento abbia valore legale vanno indicati i seguenti elementi:
Per quanto riguarda il testo vero e proprio, per le dimissioni con effetto immediato è possibile utilizzare la seguente formula:
“Con la presente rassegno le mie dimissioni, rinunciando al periodo di preavviso previsto dalle norme contrattuali.
Vogliate pertanto considerare quale termine ultimo del mio rapporto di lavoro la data del GG/MM/AAAA”.
Stando a quanto stabilito dalle normative vigenti, la durata del preavviso viene definita in base al contratto di lavoro e all’anzianità del lavoratore. Di norma per un mancato rispetto del periodo di preavviso, al dipendente viene trattenuto dallo stipendio mensile la retribuzione che sarebbe spettata per tale periodo. Tuttavia in caso di dimissioni per giusta causa, il dipendente non è tenuto a rispettare il preavviso.