Il lavoro a progetto, meglio noto come Co.Co.Pro, è la forma di lavoro autonomo che ha sostituito i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (i cosiddetti Co.Co.Co). A differenza del tradizionale contratto di lavoro subordinato, il Co.Co.Pro viene incontro alle esigenze di flessibilità del datore di lavoro, permettendogli, infatti, di sospendere o recedere dal contratto in diverse situazioni. Ma vediamo nel dettaglio le varie casistiche.
In caso di malattia del dipendente sia ha la sospensione senza compenso, che se protratta per più di 1/6 della durata del contratto (o per più di 30 giorni se la durata non è definita) può portare alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Per quanto riguarda il licenziamento, l’articolo 67 del D.Lgs. 276/2003 stabilisce che entrambe le parti possono risolvere anticipatamente il contratto a progetto, attenendosi alle causalità e modalità definite nel contratto, incluso il preavviso. Si parla di licenziamento per giusta causa quando si determina un grave inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore.
Il datore di lavoro può inoltre recedere dal contratto, prima della sua naturale scadenza, se emerge un’inidoneità professionale del collaboratore, tale non permettere la realizzazione del progetto.
Ricordiamo infine che se una delle parti recede dal contratto prima della scadenza, senza giusta causa e al di fuori delle ipotesi contemplate dal contratto, la parte che ha subito il recesso può richiedere un risarcimento del danno, che sarà corrisposto tramite l’indennità di mancato preavviso, o con un indennizzo di importo pari al residuo del compenso globale pattuito.