Nel diritto del lavoro la malattia è uno stato patologico che determina una condizione di incapacità al lavoro, tale da determinare la sospensione temporanea del rapporto. L’indennità associata (detta appunto indennità di malattia) viene erogata dall’Inps a tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblici e privato, fatta eccezione per gli impiegati dell’industria, dirigenti, portieri e quadri dell’industria e dell’artigianato.
Sono esclusi dall’indennità di malattia anche i collaboratori familiari e lavoratori autonomi. L’indennizzo viene erogato in misure diverse in base al tipo di contratto collettivo applicato e alla durata della malattia.
Per presentare domanda, il lavoratore deve farsi rilasciare un certificato di malattia dal medico curante, il quale si occuperà anche di trasmetterlo all’Inps. Se il medico è impossibilitato a trasmettere telematicamente il certificato, il lavoratore deve presentarlo o inviarlo al proprio datore di lavoro entro due giorni dalla data di rilascio.
In caso di degenza ospedaliera invece i certificati di ricovero e dimissioni possono essere consegnati alla Sede Inps territoriale di competenza anche oltre i 2 giorni dalla data del rilascio, ma sempre entro il termine di prescrizione della prestazione.
Per quanto riguarda le attestazioni di ricovero e della giornata di pronto soccorso, queste sono considerate certificative solo se vi sono riportate le generalità dell’interessato l’indicazione della diagnosi, la data di rilascio e la firma leggibile del medico. Ricordiamo infine che il diritto all’indennità di malattia Inps decorre dal 4° giorno di assenza fino alla scadenza della prognosi.