A partire dal 2015 sono modificati gli orari per le visite e il controllo fiscale relativo alle assenze per malattia dei dipendenti pubblici e privati. La legge 111/2011 ha, infatti, previsto che la verifica della reperibilità del lavoratore possa essere attivata dall’Inps dal primo giorno se l’assenza avviene nei giorni precedenti o successivi a una festività o a una giornata non lavorativa, inclusi i riposi infrasettimanali e le giornate di permesso o licenza.
In vigore da gennaio la nuova normativa sugli orari malattia ha definito le nuove modalità con cui il datore di lavoro può attivare la procedura di visita medico fiscale nei confronti dei dipendenti che dichiarano uno stato di malattia. La richiesta di visita fiscale può infatti essere inoltrata dall’imprenditore direttamente online.
I lavoratori pubblici assunti nelle strutture statali, scolastiche, Asl o Enti Locali assenti per malattia devono essere reperibili 7 giorni su 7, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Hanno l’obbligo di reperibilità negli stessi orari malattia anche i Militari, la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco.
Durante tali fasce orarie il dipendente deve farsi trovare presso il suo domicilio o altro indirizzo comunicato nella dichiarazione di inizio malattia. Non sono soggetti all’obbligo di reperibilità i dipendenti assenti dal lavoro per patologie gravi che richiedono terapie salvavita, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, stati patologici connessi ad una situazione di invalidità già riconosciuta o a causa di un infortunio sul lavoro.
Per quanto riguarda i dipendenti assunti nel settore privato, gli orari malattia applicati sono i seguenti: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, 7 giorni su 7, compresi i giorni non lavorativi e festivi.