Il Codice Civile disciplina la fattispecie delle dimissioni agli artt. 2118 e 2119. Si tratta di una tipologia di recesso contrattuale unilaterale: l’altra tipologia è il licenziamento.
Secondo la legge, le dimissioni non hanno effetto immediato, e cioè dal momento in cui è stata firmata la lettera. Iniziano ad essere operative solo dal momento in cui il datore di lavoro è venuto a conoscenza.
La forma per questo atto unilaterale recettizio, è libera. Ciò significa che se il contratto collettivo di lavoro non prevede diversamente, la forma per presentare le dimissioni può essere di qualsiasi tipo.
L’obbligo del lavoratore che presenta le dimissioni, è quello di rispettare il periodo di preavviso. La sua durata è stabilita dal contratto collettivo di lavoro, ed è previsto che in questo periodo il lavoratore continui la propria attività lavorativa in modo usuale fino alla scadenza del termine.
Se il lavoratore intende rinunciare al rispetto di tale periodo, deve corrispondere al datore di lavoro l’indennità di mancato preavviso. Sono tuttavia previste regole diverse nel caso di dimissioni per giusta causa. In questo caso, il recesso produce effetti in modo immediato e il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione per i giorni di preavviso non lavorati dallo stesso.
È noto che l’Inps eroga l’indennità di disoccupazione quando il lavoro viene perso in modo involontario. Quindi, chi si licenzia volontariamente, ha diritto all’indennità di disoccupazione?
Quando parliamo di dimissioni, ci riferiamo ad un atto recettizio volontario, perciò si tratta di una fattispecie esclusa dal diritto di sussidio Inps. Unica eccezione però, quando si tratta di dimissioni per giusta causa, ove il diritto è riconosciuto.
Nel 2002 la Corte Costituzionale è intervenuta con una sentenza per chiarire questo aspetto. Ha stabilito che il sussidio di disoccupazione è di diritto nel caso di dimissioni motivate da comportamenti altrui, non idonei ai fini della continuazione del rapporto.
In questo senso, nel 2003 l’Inps ha definito tramite apposita circolare, quali sono le eventualità in cui si può parlare di giusta causa. Ecco il link: www.inps.it/Circolare-n.163/20.10.2003.