Il licenziamento del dirigente è disciplinato da norme diverse da quelle previste per le altre categorie di lavoratori dipendenti. In questo caso, infatti, si parla di giusta causa e di giustificatezza come clausole generali che possono limitare il potere del datore di lavoro nel recedere il rapporto con il dirigente.
Mentre la giusta causa è una nozione definibile in termini legali, il cui mancato riscontro, in sede contenziosa, definisce l’attribuzione al dirigente di un’indennità per il mancato preavviso, la giustificatezza è un concetto introdotto dalla contrattazione collettiva.
Qualora non si rispetti la condizione di giustificatezza del licenziamento, si determina la liquidazione di un’indennità supplementare in favore del dirigente. Ma vediamo nel dettaglio cos’è la nozione di giustificatezza del licenziamento.
Introdotta negli anni ’70 nei contratti collettivi applicabili ai dirigenti, la giustificatezza è un principio posto a tutela del licenziamento di un dirigente, atto che, per la specificità del ruolo svolto dal lavoratore, è considerato molto più grave rispetto al licenziamento di un normale dipendente.
La giustificatezza non coincide con il principio di giustificato motivo, previsto dalla Legge n. 604/66, ma si affianca alla disciplina legislativa. Se infatti si determina il licenziamento per giustificatezza, il datore di lavoro non è chiamato a corrispondere l’indennità supplementare.
L’intimazione di licenziamento per giusta causa si ha quando è accertato che il lavoratore ha tenuto una condotta lesiva con una gravità tale da giustificare la fine del rapporto, e da non consentirne nemmeno la prosecuzione provvisoria per il periodo necessario al lavoratore a trovare una nuova occupazione. Questa è detta risoluzione in tronco.
Rispetto alla giusta causa, il presupposto di giustificatezza risulta più vincolato al carattere fiduciario del rapporto di lavoro dirigenziale e obbliga il datore di lavoro ad osservare le clausole generali di correttezza e buona fede. Non è quindi giustificato il licenziamento per ragioni pretestuose che potrebbero apparire discriminatorie.
Ma quali sono nello specifico le differenze tra giusta causa e nozione di giustificatezza? Il licenziamento per giusta causa richiede la presenza di fatti o situazioni che, valutati nella loro oggettività, portano a una grave lesione del vincolo fiduciario.
Per la giustificatezza del licenziamento, invece, possono essere rilevate anche condotte che di per sé non costituiscono giustificata causa di licenziamento. Questo accade perché, come stabilito anche dalla Corte di Cassazione, il licenziamento per nozione di giustificatezza è “ancor più strettamente vincolato al carattere fiduciario del rapporto di lavoro dirigenziale”.