Un dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato può essere licenziato per giusta causa, o per giustificato motivo oggettivo o soggettivo. La giusta causa di licenziamento si riferisce a gravi mancanze del dipendente che impediscono la prosecuzione del rapporto di lavoro anche in via provvisoria e di comporta quindi il licenziamento in tronco.
Il giustificato motivo soggettivo fa riferimento a inadempimenti contrattuali da parte del dipendente, mentre quello oggettivo prevede il licenziamento individuale o collettivo per questioni legate alla riorganizzazione aziendale. In entrambi i casi, il licenziamento per giustificato motivo prevede il rispetto del periodo di preavviso.
In mancanza di preavviso, il datore di lavoro dovrà corrispondere al dipendente un’indennità con importo pari alla retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Il licenziamento per giusta causa, invece, non prevede il rispetto del periodo di preavviso né il pagamento del relativo indennizzo.
Per quanto riguarda invece i contratti a tempo determinato, il datore di lavoro può concludere il rapporto prima della scadenza del termine solo per giusta causa. È bene precisare che nei licenziamenti, sia per contratti a termine che a tempo indeterminato, vige il principio di proporzionalità.
Il datore di lavoro non può quindi procedere con un licenziamento per giusta causa se l’inadempimento commesso dal dipendente può essere punito con una sanzione disciplinare. La proporzionalità della misura viene definita tenendo conto di quanto riportato nel contratto collettivo applicabile al dipendente.
Il licenziamento deve essere comunicato al dipendente per iscritto, tramite la lettera di licenziamento nella quale vanno riportati i motivi posti alla base del provvedimento. Se la lettera non contiene i motivi del licenziamento, il dipendente può richiedere, entro 15 giorni dalla data di ricezione della lettera, l’invio di una comunicazione in cui siano specificate le ragioni che hanno condotto alla fine del rapporto di lavoro.
In tal caso il datore di lavoro deve comunicarli entro 7 giorni dalla richiesta, pena l’inefficacia del licenziamento. Il licenziamento individuale non comunicato in forma scritta è da considerarsi nullo e quindi non sufficiente a risolvere il rapporto di lavoro, che risulta ancora in atto e comporta l’obbligo retributivo a carico del datore.
Ricordiamo infine che a prescindere dalla motivazione posta alla base del provvedimento, al lavoratore licenziato spetta l’intero trattamento di fine di rapporto maturato nel corso del contratto.