Un lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato può essere licenziato in tronco solo a fronte di una giusta causa di licenziamento. La nozione di giusta causa è espressa nell’art 2119 codice civile, che la definisce come un impedimento di una gravità tale da non consentire “la prosecuzione anche provvisoria del rapporto”, andando a ledere il rapporto fiduciario proprio del rapporto tra datore di lavoro e dipendente.
La caratteristica essenziale del licenziamento per giusta causa è l’immediatezza della contestazione, che non consente, infatti, di far trascorrere il periodo di preavviso previsto per gli altri licenziamenti (giustificato motivo oggettivo e soggettivo). Il licenziamento per giusta causa ha dunque efficacia immediata dal momento in cui il dipendente ne riceve comunicazione scritta.
Sono considerati motivi per il licenziamento per giusta causa:
Allo stesso modo, l’art 2119 codice civile definisce la possibilità per il dipendente di recedere dal contratto per giusta causa, a fronte di una condotta scorretta o di un’azione del datore di lavoro, che renda impossibile la prestazione, o che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro. Anche in questo caso vige il principio dell’immediatezza della reazione.
Poiché le dimissioni per giusta causa sono conseguenza di un comportamento scorretto del datore di lavoro, la legge prevede che il dipendente ha comunque diritto all’indennità sostitutiva del preavviso (non prevista invece in caso di licenziamento per giusta causa) poiché la cessazione del rapporto non è imputabile a lui.
L’importo di tale indennità corrisponde alla retribuzione che sarebbe spettata durante il periodo di preavviso (la durata varia in base al contratto collettivo nazionale applicabile). Il lavoratore ha inoltre diritto all’indennità di disoccupazione, se possiede i requisiti richiesti.
Ricordiamo infine che, sia nel caso di dimissioni che di licenziamento per giusta causa, la parte che decide di recedere dal contratto di lavoro deve inviare all’altra una comunicazione scritta, in cui sono indicati in maniera chiara e univoca le motivazioni alla base del provvedimento.
La valutazione dell’effettiva gravità dell’inadempimento, e dell’eventuale sproporzione tra fotto contestato e sanzione, è rimessa al sindacato del Giudice di competenza ed è censurabile, in sede di legittimità, per vizi di motivazione.