Licenziamento e dimissioni sono i due atti che permettono la conclusione anticipata e unilaterale del rapporto di lavoro. Le dimissioni sono il documento con cui il lavoratore dipendente recede il contratto di lavoro e hanno effetto nel momento in cui ne viene data comunicazione al datore di lavoro.
La principale conseguenza delle dimissioni è la perdita della tutela reale obbligatoria prevista per il dipendente. In caso di revoca, inoltre, il lavoratore può rientrare sul posto di lavoro solo se ottiene il consenso del datore di lavoro.
Il licenziamento è invece la conclusione del rapporto da parte del datore di lavoro. Perché il licenziamento sia valido è necessario un periodo di preavviso, in cui il datore comunica al dipendente la sua intenzione di recedere il rapporto di lavoro. Fanno però eccezione per alcuni casi previsti dalla legge, tra i quali troviamo il licenziamento dei dirigenti.
Il licenziamento deve comunque essere giustificato da un motivo valido. Tra le giustificazioni previste, troviamo l’inadempimento degli obblighi contrattuali, mentre non è possibile licenziare un dipendente per aver partecipato ad uno sciopero o per gravidanza.
Anche per le dimissioni è necessario un periodo di preavviso, che il lavoratore deve rispettare. In caso di mancato preavviso, il dipendente deve corrispondere al datore di lavoro un’indennità economica.
Il lavoratore non è tuttavia tenuto a rispettare il preavviso in caso di mancato pagamento dello stipendio o dei contributi da parte del datore di lavoro. Allo stesso modo non si è necessario comunicare le dimissioni in anticipo se sopraggiungono improvvisi stati di cattiva salute o imprevisti familiari con una gravità tale da obbligare il dipendente a lasciare il lavoro.
Ricordiamo infine che la Legge prevede delle particolari tutele per specifiche ipotesi di dimissioni. Se ad esempio un lavoratore desidera concludere il rapporto di lavoro per matrimonio, questo deve convalidare la domanda presso gli uffici della Direzione Generale Del Lavoro. Chi invece intende licenziarsi per la nascita, o adozione, di un figlio, può farlo ma solo a fronte di una verifica da parte di un Ispettore del Ministero del lavoro.