Per licenziare un lavoratore è necessario che si verifichino determinate situazioni legate alla condotta del soggetto o alla riorganizzazione aziendale. Le motivazioni legate alla condotta del lavoratore si dividono in: giusta causa e giustificato motivo soggettivo.
Con l’espressione “giusta causa” si intendono tutte quelle situazioni in cui viene accertata una condotta del dipendente di una gravità tale da non permettere la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.
Il giustificato motivo si divide in oggettivo e soggettivo. Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo si ha quando si verifica un inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore. Il giustificato motivo oggettivo, invece, è legato alla riorganizzazione dell’azienda e all’impossibilità di reinserire il lavoratore nell’attività produttiva. Questo quindi non ha nulla a che vedere con la condotta del lavoratore.
In ogni caso il licenziamento deve essere comunicato al lavoratore obbligatoriamente in forma scritta. Il datore di lavoro deve quindi redigere una lettera di licenziamento che può essere inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure se consegnarla a mano al dipendente. Se si decide di consegnare la lettera a mano è necessario che il dipendente la firmi per presa visione, così che il datore di lavoro abbia una prova dell’avvenuta comunicazione.
Per quanto riguarda il contenuto della lettera di licenziamento, il datore di lavoro deve indicare chiaramente la volontà di concludere il rapporto e indicare il termine di preavviso concesso o, in alternativa, la decisione di non concedere alcun preavviso corrispondendo quindi “l’indennità di mancato preavviso”.
Questa regola vale però solo se non si tratta di un licenziamento per giusta causa, in tal caso, infatti, il datore di lavoro non è tenuto a fornire alcun preavviso. Ricordiamo infine che il datore di lavoro non è obbligato ad indicare i motivi del licenziamento nella lettera, ma se il dipendente ne fa richiesta devono essergli comunicati.