Il dipendente assente dal lavoro per malattia ha il diritto alla conservazione del proprio posto di lavoro e riceve un trattamento economico definito in base al contratto collettivo applicabile alla propria posizione e al periodo di assenza, come stabilito dalla legge vigente. Per usufruire di questi benefici il dipendente in malattia deve presentare al proprio istituto previdenziale una certificazione medica e sottoporsi a controlli medico-fiscali.
Se il lavoratore è iscritto all’Inps, deve comunicare al datore di lavoro il giorno stesso l’inizio del periodo di malattia e inviare un certificato medico sia al datore che all’istituto di previdenza. Il dipendete deve inoltre essere reperibile negli orari previsti per le visite di controllo, effettuate dai medici fiscali.
È bene precisare che l’inoltro del certificato avviene tramite il medico curante, che lo trasmette per via telematica all’Inps. L’Istituto provvede poi a girare tutta la documentazione al datore di lavoro.
Per non perdere l’indennità di malattia è necessario che il lavoratore fornisca correttamente il certificato medico e i dati di residenza. Presentando una documentazione incompleta, infatti, egli rischia di perdere i benefici sopra citati.
Di recente l’Inps ha ribadito l’obbligo del lavoratore di controllare con attenzione i dati relativi all’indirizzo per la visita fiscale. In caso di errore infatti la responsabilità ricade esclusivamente sul dipendente, anche se i dati non corretti sono stati inseriti dal medico che ha redatto il certificato.
Il lavoratore in malattia ha, infatti, l’onere di verificare la correttezza delle generalità riportate nel certificato medico, operazione che può svolgere sia al momento della compilazione, che in seguito, visualizzando la copia stampata del certificato.
Se un dipendente assunto nel settore privato è assente per malattia per un periodo superiore a dieci giorni, deve presentare al proprio datore di lavoro una certificazione medica attestante la natura della patologia.
Ai fini del mantenimento dell’indennità di malattia è necessario che la documentazione sia redatta da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionato con questo. La stessa procedura è prevista anche nel caso in cui si verifichino più di due assenze nel corso dello stesso anno solare.
Fanno eccezione le assenze per malattia relative a visite, terapie o prestazioni specialistiche, queste infatti possono essere certificate anche da un medico o una struttura privata. Ricordiamo infine che le fasce orarie di reperibilità sono dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per i dipendenti del settore privato, mentre i chi lavora nel settore pubblico deve essere reperibile dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.