La Legge di Stabilità 2016, presentata dal Governo la scorsa settimana, ha riconfermato il bonus assunzioni fino al 31 dicembre 2016. Hanno diritto allo sgravio contributivo i datori di lavoro che assumono personale a contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e quelli che trasformano un contratto a temine in uno a tempo indeterminato.
Una soluzione introdotta dall’articolo articolo 1 della Legge 190/2014 (commi da 118 a 121) per dare forza e sostegno al nuovo contratto a tutele crescenti, introdotto dal Jobs Act. Nella sua prima versione il bonus (concesso solo per l’anno 2015) prevedeva un esonero contributivo di 8.060 euro l’anno e durata triennale. Con la nuova Legge di Stabilità invece la durata si è ridotta a 24 mesi e il limite annuo è di 3250 euro.
Bonus assunzioni Jobs Act spetta a tutti i datori di lavoro privati, inclusi gli imprenditori e quanti operano nel settore agricolo, che nel corso del 2016 assumeranno dipendenti con contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti o di somministrazione. Allo stesso modo hanno diritto allo sgravio fiscale i datori di lavoro che trasformano un contratto a termine in indeterminato.
Nello specifico, possono ottenere l’incentivo:
Il bonus si applica per le assunzioni di operai, impiegati, quadri e dirigenti. Tra i soggetti per cui spetta lo sgravio troviamo anche i soci di cooperativa di produzione e lavoro, i lavoratori in job-sharing e quelli con diritto di precedenza. Per questi ultimi il bonus è concesso solo se assunti con contratto a termine per un periodo superiore a 6 mesi, o con precedente lavoro ad intermittenza a tempo indeterminato.
In caso di contratti part time invece l’agevolazione viene riproporzionata in base all’orario di lavoro svolto dal dipendente. Se ad esempio la riduzione dell’orario operata è pari al 50%, il limite massimo di esonero sarà anch’esso dimezzato.
Sono escluse dal bonus le seguenti categorie di lavoratori: