La Riforma del lavoro attuata dal Governo Renzi ha modificato le regole del lavoro interinale, che da gennaio prende il nome contratto di somministrazione. Con l’entrata in vigore del Jobs Act e dei suoi decreti attuativi, sono infatti state introdotte importanti novità nella somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Vediamo di cosa si tratta.
Prima di passare in rassegna le varie modifiche apportate dal Jobs Act è fondamentale chiarire cos’è e come funziona il contratto di somministrazione. Il lavoro in somministrazione prevede il coinvolgimento di tre figure:
Ma come sono legate fra loro? L’azienda e l’agenzia stipulano un contratto di somministrazione, mentre agenzia e lavoratore sono legati da un rapporto di lavoro subordinato. Entrambi i contratti possono poi essere a tempo indeterminato o a termine e sono attivabili per qualsiasi settore. Fa tuttavia eccezione la Pubblica Amministrazione, che può stipulare esclusivamente contratti di somministrazione a tempo determinato.
Per essere valido a livello legale, il contratto di somministrazione deve essere redatto in forma scritta. In caso contrario, il lavoratore è considerato dalla legge un dipendente assunto dall’impresa utilizzatrice. Il pagamento dello stipendio e il versamento dei contributi INPS e INAIL sono a carico dell’agenzia, che riceve poi un rimborso economico dall’impresa.
In seguito all’approvazione del decreto attuativo Jobs Act 81/2015, è stato modificato anche il contratto di somministrazione a tempo indeterminato, ribattezzato staff leasing. Prima dell’entrata in vigore del decreto, il lavoro somministrato a tempo indeterminato era previsto solo in alcuni settori, ma dal 24 giugno 2015 può essere applicato a qualsiasi attività e a qualunque tipologia di lavoratore.
L’unico limite che le aziende utilizzatrici devono osservare riguarda il numero dei dipendenti. Gli assunti come staff leasing di non possono superare il 20% dei lavoratori impiegati in azienda con contratto a tempo indeterminato. Ricordiamo inoltre che ai fini dell’assunzione di un dipendente con contratto di somministrazione, è stato abolito l’obbligo di indicare la causale.