Dirigenti pubblici: per salvare il posto potranno scegliere il declassamento volontario. Lo dice un emendamento approvato al ddl sulla pubblica amministrazione. Per evitare di essere licenziato, il dirigente, rimasto senza incarico per un certo periodo, può chiedere attraverso un’apposita istanza, di essere “demansionato” a funzionario.
Possibilità, specifica l’emendamento, attiva solo per i dirigenti collocati in disponibilità, “in deroga all’articolo 2103 del codice civile – che regola le mansioni – nei ruoli delle pubbliche amministrazioni”. Il testo presentato dai più gruppi parlamentari, è passato il 2 luglio in commissione Affari Costituzionali alla Camera, dove le votazioni continueranno anche la prossima settimana. Il provvedimento dovrebbe arrivare nell’Aula di Montecitorio per la metà del mese.
In arrivo anche una stretta sui dirigenti pubblici. Gli incarichi dirigenziali nella P.A., infatti, potranno essere rinnovati, senza l’attivazione di una nuova selezione, solo una volta e per un periodo massimo di due anni. La proroga dovrà inoltre essere giustificata e supportata da un giudizio positivo sull’operato del dirigente durante il primo mandato.
Sarebbero questi i nuovi paletti per il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni. Una manovra, quella proposta con l’emendamento al ddl Madia, che mira a dare più spazio ai più giovani e al merito. A firmare le novità è stato l’onorevole Ernesto Carbone, relatore del testo.
Altra importante novità introdotta dall’emendamento è quella di non conferire posizioni direttive ai soggetti vicini alla pensione, ossia a “ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva”. L’emendamento stabilisce inoltre che l’incarico di vice avvocato generale e quello di avvocato distrettuale dello Stato hanno natura temporanea, e verranno conferiti per la durata di quattro anni. Al termine di tale periodo, l’incarico potrà essere rinnovato per una sola volta e per uguale periodo, o fino alla data del collocamento a riposo del dipendente, se anteriore.
Con l’entrata in vigore del provvedimento, le nuove norme si applicheranno non solo ai nuovi dirigenti, ma anche a quelli con incarichi in corso. L’emendamento specifica infatti che gli incarichi conferiti da oltre quattro anni, cesseranno dopo sei mesi dall’entrata in vigore della legge, salvo rinnovo. In tal caso è comunque prevista la possibilità di rinnovo per una sola volta (quattro anni).
L’emendamento prevede inoltre che nei suoi pareri il Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato applichi il criterio della rotazione nell’attribuzione degli incarichi, e che tenga conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonché della professionalità acquisita e desunta da indici di merito.
Il due luglio sono inoltre state approvate due proposte di legge. La prima prevede che nei concorsi pubblici a fare la differenza non sarà solo il voto di laurea, ma conterà anche l’università presso cui il candidato ha studiato. La seconda riguarda invece i dirigenti pubblici, che, se privi di incarico per un certo periodo, potranno essere licenziati. Ai fini del licenziamento però è necessaria anche una “bocciatura” da parte dell’amministrazione.