Gli interessi di mora per i pagamenti effettuati in ritardo si applicheranno anche ai contratti sottoscritti tra imprese e lavoratori autonomi e tra lavoratori autonomi. Le spese di formazione saranno integralmente deducibili entro il limite annuo di 10 mila euro e l’indennità di maternità verrà riconosciuta dall’Inps, indipendentemente dall’effettiva astensione dal lavoro.
Queste sono alcune delle misure di tutela che fanno parte della bozza di disegno di legge sul lavoro autonomo che è stato preso in esame durante il Consiglio dei ministri di ieri (15 ottobre 2015), che costituirà un “collegato” alla legge di Stabilità 2016.
“Il Jobs act per gli autonomi”. Così il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ha definito la manovra durante una conferenza stampa, ricordando la protesta da parte delle partite Iva in seguito all’inasprimento del regime fiscale dello scorso anno.
Il Governo mantiene dunque gli impegni presi nei confronti di liberi professionisti e lavoratori autonomi, ma non si è ancora esposto nei confronti di piccoli imprenditori, artigiani e commercianti iscritti alla Camera di commercio. Categorie che sono infatti escluse dal disegno di legge.
La manovra dedicata al mondo delle partite Iva e dei professionisti ha due pilastri: il Collegato e la legge di Stabilità, che tra le altre cose prevede il nuovo regime dei minimi.
Ma quali cambiamenti verranno apportati? Innanzitutto il Collegato assoggetta tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo al rito del lavoro. L’unica eccezione è rappresentata dalle controversie che riguardano piccoli imprenditori, artigiani e commercianti.
In questo modo si supera la tradizionale distinzione dell’articolo 409 del Codice di procedura civile. Norma che stabilisce l’applicazione del rito speciale solo ai rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato. Rivista anche la definizione di collaborazione coordinata.
Il Collegato sembra perseguire anche la finalità di distinguere dal requisito della etero-organizzazione (introdotto dal Jobs Act) le modalità di coordinamento stabilite tra le parti. Le regole del lavoro subordinato non saranno invece applicate alle collaborazioni con modalità di coordinamento stabilite tra le parti, in cui il collaboratore organizza in autonomia la propria attività lavorativa.
Diverso il caso disciplinato dall’articolo 2 del Dlgs 81/2015, in cui le regole del lavoro subordinato sono applicate ai rapporti di collaborazione continuativa. Collaborazioni che si traducono in prestazioni di lavoro personali e continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche in riferimento a tempi e luoghi di lavoro. In ogni caso per conoscere l’effettiva applicazione delle regole del lavoro subordinato e le altre modifiche alla disciplina del lavoro autonomo occorre attendere la formulazione definitiva del “Jobs Act autonomi”.