Dopo la cancellazione dell’articolo 18, dallo Statuto dei lavoratori viene rimosso anche l’art 4. È questa la principale conseguenza della Riforma del mercato del lavoro, che introduce la possibilità per le aziende di controllare a distanza i propri dipendenti utilizzando audiovisivi, (come computer, telefoni e tablet aziendali) senza il bisogno di sottoscrivere accordi sindacali preventivi.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme, infatti, basterà consegnare ai lavoratori un documento di policy sulla privacy, che indichi le modalità di utilizzo di tali sistemi, per dare il via ai controlli. Le novità introdotte dalla Riforma sono spiegate nella relazione illustrativa che accompagna il testo dello schema di decreto legislativo, attualmente assegnato alle Camere per i pareri delle commissioni, dopo il via libera del Consiglio dei Ministri ottenuto lo scorso 11 giugno.
L’articolo 23 del decreto definisce la nuova disciplina in materia di controlli a distanza, riscrivendo quindi quanto previsto dall’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Il cambiamento fondamentale è quello che consente alle imprese di verificare il comportamento dei lavoratori attraverso i dispositivi tecnologici aziendali messi a loro disposizione e gli strumenti per misurare le presenze, come i badge.
Per l’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo, invece, serve la sottoscrizione di un accordo sindacale o un’autorizzazione da parte della Direzione territoriale del lavoro o del Ministero del Lavoro (quest’ultimo caso è previsto solo per imprese con più unità dislocate in una o più regioni).
I dati derivanti dai controlli potranno essere utilizzati per qualunque fine connesso al rapporto di lavoro, a condizione che i lavoratori siano adeguatamente informati circa l’effettuazione dei controlli e le modalità d’uso dei relativi strumenti. Fermo restando il rispetto della privacy.
Nello specifico l’articolo, al primo comma, stabilisce la possibilità di utilizzare impianti audiovisivi ed altri strumenti che consentono il controllo a distanza dei lavoratori esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, nonché per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.