Il “Codice dei contratti” del Jobs Act modifica la disciplina del lavoro a tempo parziale, intervenendo su aspetti sostanziali. Nello specifico gli artt. 4-12 della sezione I del Capo II del decreto n. 81/2015 (“Lavoro ad orario ridotto e flessibile”) prevedono, in materia di rapporti di lavoro a tempo parziale, l’estensione delle possibilità di utilizzo del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.
Opportunità che però rimangono limitate ai casi in cui non vi siano determinazioni proprie da parte della contrattazione collettiva. Allo stesso tempo il decreto 81/2015 introduce anche l’estensione del diritto soggettivo alla trasformazione, successivamente dell’abrogazione del d.lgs. 61/2000, che fino allo scorso 24 giugno disciplinava i contratti di lavoro part-time.
L’art. 5 dello stesso decreto conferma il lavoro subordinato in regime di part-time tramite l’adozione di una nuova nozione unitaria, in prospettiva di semplificazione. Sono quindi superate le classificazioni tipologiche del contratto di lavoro (orizzontale, verticale e misto), con l’obbligo di indicare nel contratto durata e collocazione dell’orario di svolgimento della prestazione lavorativa con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Per quanto riguarda il lavoro supplementare, con l’introduzione delle nuove norme non spetta più ai CCNL definire quando il datore di lavoro può chiedere al dipendente di svolgere lavoro supplementare. Rimane però riservata alla contrattazione collettiva, anche se senza espressa indicazione normativa, la possibilità di fissare un numero massimo di ore supplementari che ogni lavoratore può essere chiamato a svolgere.
È affidata ai contratti collettivi nazionali anche la definizione di un’eventuale disciplina delle conseguenze del superamento del limite contrattuale per il lavoro supplementare. Tuttavia è bene ricordare che, stando a quanto stabilito dall’articolo 6 del d.lgs. 81/2015, il datore di lavoro può legittimamente richiedere, nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi e dei limiti del normale orario di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari.
Per quanto riguarda il lavoro straordinario, invece, il decreto stabilisce che nel rapporto di lavoro a tempo parziale è possibile svolgere prestazioni di “lavoro straordinario”, inteso come prestazione lavorativa effettuata oltre il normale orario di lavoro.
Troviamo infine il diritto alla trasformazione del contratto, da tempo pieno a tempo parziale, che viene esteso ai soggetti affetti da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, e ha quanti hanno il coniuge, un figlio o un genitore affetto dalle medesime patologie.
È inoltre possibile richiedere, per una sola volta in tutta la durata del rapporto, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale. Opportunità che può essere sfruttata solo in alternativa al congedo parentale, e per un periodo corrispondente allo stesso, con una riduzione d’orario di lavoro non superiore al 50%.